Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Padula Pasqualino, had filed a challenge against a Council of State judgment regarding a decree, while the opposing parties were the respondent and the Municipality of Saviano. The court ruled that the statutory silence following the proposal constituted a waiver of the right to pursue the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3469-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: PADULA Pasqualino, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mario Militerni; - ricorrente - contro MASCOLO Antonio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Geremia Biancardi; COMUNE DI SAVIANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sabatino Rainone; - controricorrenti – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6877/2023, depositata il 14 luglio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì