Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision after the court proposed an early settlement. The appellant, CASSANI Denise, had forty days to respond to the proposal but remained silent, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment declared the cassation proceedings terminated without ruling on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after a proposal for early settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6790-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CASSANI Denise Federica Fredi, rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Pina Blanco; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – nonché contro FALLIMENTO DUOMO G.P.A. S.R.L.; FALCO Giovanni; CASSANI Diego Federico; BRAGANTI Mara Nadia; - intimati - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 212 del 2023, depositata il 26 luglio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì