Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, CASSANI Denise, had filed a suit against the Public Prosecutor and a bankruptcy entity, but remained silent after the proposal was communicated on May 7, 2024. Consequently, the court ruled that the withdrawal was deemed effective under the Civil Procedure Code, terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the judicial instance.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6784-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CASSANI Denise Federica Fredi, rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Pina Blanco; - r icorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – nonché contro FALLIMENTO DUOMO G.P.A. S.R.L.; FALCO Giovanni; CASSANI Diego Federico; BRAGANTI Mara Nadia; - intimati - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 230 del 2023, depositata l’8 agosto 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì