Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days of early settlement proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to request a decision within the statutory 40-day period following the formal proposal of early settlement. The appellants, Malago' Giovanni and Malago' Ludovica, had not acted on the proposal communicated by the court, while the respondents, Comune di Sabaudia and Regione Lazio, contended that the procedural silence constituted a waiver of their rights. The court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 5161-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: MALAGO’ Giovanni e MALAGO’ Ludovica, rappresentat i e difes i d agli Avvocati Romano Vaccarella e Angelo Clarizia; - ricorrent i - contro COMUNE DI SABAUDIA, rappresentat o e difes o dall’Avvocato Antonio Diurni; REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisa Caprio; - controricorrent i – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 10062/2023, depositata il 23 novembre 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle part i ricorrentiil 7 maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna le parti ricorrent i in solido al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, l