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Ordinanza — n. 17025/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs to Ministry and consortium.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17025/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the appellant withdrew the lawsuit. The appellant, a consortium led by SALT, had challenged a Ministry decision excluding them from an autostrada concession tender, while the Ministry and Consorzio Stabile SIS resisted. The court ruled that the withdrawal satisfied statutory requirements for extinguishing the case, resulting in a declaration of extinction and an order for the appellant to pay costs to both resisting parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, comma 1 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished upon valid withdrawal by the appellant, obligating the withdrawing party to bear the litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation costs allocation public procurement exclusion autostrada concession tender abbandono del procedimento per infrazione stradale esclusione dal consorzio contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione del suo deposito alle part i resistent i ─ per cui sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, a norma dell'art. 391, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17024/2021R.G. proposto da SALT – Società Autostrada Ligure Toscana p.a. , in proprio e quale designata mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo costituito con Itinera S.p.A., Euroimpianti S.p.A., Sinelec S.p.A. e Proger S.p.A., rappresentata e difes a dagli A vv.ti Carlo Croff ( p.e.c. indicata: carlo.croff@legal.chiomenti.net), prof. Gian Michele Roberti (p.e.c. indicata gianmicheleroberti@avvocatinapoli.legalmail.it), Prof. Giulio Napolitano (p.e.c.: giulio.napolitano@legal.chiomenti.net), Marco Annoni (p.e.c.: marcoannoni@ordineavvocatiroma.org) e Giuseppe Giuffrè (p.e.c.: giuseppegiuffre@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo Studio legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio,n. 43;

–ricorrente – contro Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti– Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi, e statistici –Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Commissione di gara e R.U.P. per l'affidamento della gara per cui è causa, rappresentati e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) , presso i cui uffici domicilia ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrenti – e nei confronti di Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - SIS s.c.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Romano Vaccarella (p.e.c.: romanovaccarella@ordineavvocatiroma.org), Maria Cristina Lenoci (p.e.c.: lenoci.mariacristina@oravta.legalmail.it) e Francesco Silvestri (p.e.c.: francescosilvestri@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso quest’ultimo con studio in Roma, Via Monte Zebio, n. 32; –controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Staton. 3134 /2021, depositata il 19 aprile 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 202 4 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Società Autostrada Ligure Toscana S.p.a., in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società Itinera S.p.a., Euroimpianti S.p.a., Sinelec S.p.a., Proger S.p.a., ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3134/2021, depositata il 19 aprile 2021 , che ha confermato il rigetto del ricorso da essa proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta nel 2019 dal Ministero per le infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per l'affidamento in concessione «delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino - Alessandria - Piacenza, A5 Torino - Ivrea - Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea - Santhià, la diramazione Torino Pinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT), nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi»; al ricorso hanno resistito con controricors i il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (unitamente alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza, alla Commissione di gara ed al R.U.P.) e la Società Consortile per Azioni Consorzio Stabile SIS ( SIS s.c.p.a. ) ; q uest’ultima ha anche depositato memoria; considerato che:

è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 18 marzo 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme digitali dai difensori della società ricorrente, muniti di apposita procura speciale; in data 19 marzo 2024 è pervenuta accettazione della rinuncia «con condanna alle spese», sottoscritta digitalmente dall’Avv. Maria Cristina Lenoci, quale difensore della S.I.S. s.c.p.a.; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. ─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione del suo deposito alle part i resistent i ─ per cui sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, a norma dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; va pronunciata condanna alle spese della parte ricorrente, che vi ha dato causa, sia nei confronti del Ministero, che non ha manifestato adesione alla rinuncia, sia nei confronti dell’altra resistente; alla accettazione per essa manifestata dall’Avv.

Lenoci non può infatti attribuirsi effetto alcuno ai fini del regolamento delle spese, non risultando detto difensore a tanto autorizzato con mandato speciale e considerato che, del resto, detta accettazione è stata comunque accompagnata da esplicita richiesta di condanna alle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida: ─ in favore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ─ in favore della SIS s.c.p.a. in Euro 10.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, n