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Ordinanza — n. 16839/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses ordinary court jurisdiction for retired magistrate's pension dispute, assigning it to administrative court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16839/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The ordinary court declared the administrative court competent to hear the case involving a retired magistrate seeking pension and employment status benefits. The plaintiff argued her status as a 'worker' entitled her to ordinary judicial protection, while the opposing parties contended the matter fell under exclusive administrative jurisdiction due to her former judicial functions. The court ruled that because the dispute concerns the employment relationship of a retired judge, it remains within the exclusive domain of the administrative court.

Regesto Legislator

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Art. 103 Cost.; Art. 113 Cost.: The exclusive jurisdiction of the administrative court over the employment relationships of sitting judges extends to retired magistrates whose claims concern the recognition of a de facto employment relationship analogous to that of togate judges.

Parole chiave

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administrative jurisdiction retired magistrate exclusive competence judicial function employment relationship amministrazione della giustizia diritti di previdenza professionale rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 103 Cost.
Art. 113 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 2368 del 2024
Cass., S.U., n. 27198 del 2017
Cass., S.U., n. 21986 del 2021
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19333-2023 proposto da: MARCANTONIO MARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI PACCIONE e MAURIZIO MARCANTONIO; -ricorrente - contro PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliatiex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - Oggetto REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE R.G.N.19333/2023 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 CC nonchè contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 690/2021 del TRIBUNALE di BARI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere IRENE TRICOMI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÁ, il quale ha conclu so per dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. SVOGIMENTO DEL PROCESSO 1. Maria Marcantonio ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito del giudizio chela stessa ha incardinato presso il Tribunale di Bari, nei confronti sia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia del Ministero della giustizia, sia dell’I.N.P.S. La ricorrenteha adito il giudice di primo grado in ragione del pregresso svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, da ultimo nella qualità di giudice di pace , e ha chiesto: l’accertamento del diritto alla percezione del trattamento economico equivalente a quello dei magistrati ordinari, con l’applicazione di tutti gli istituti previsti, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto, anche nel periodo in cui era intervenuta la sospensione dall’esercizio delle funzioni; l’accertamento della abusiva ed illegittima reiterazione del termine apposto ai contratti, come prorogati nel corso dei diciotto anni di svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, con conseguente condanna al risarcimento del cd. danno comunitario; la ricostituzione della posizione previdenziale ed assicurativa, stabilendo i necessari adempimenti a cura dell’Amministrazione.

2. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto a seguito dell’eccezione conla quale l’I.N.P.S. ha prospettato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto le domande formulate non hannoad oggetto l’assimilazione della propria posizione allo status giuridico riconosciuto al giudice togato, ma hanno preso in esame il riconoscimentodello status di “lavoratrice” alle dipendenze del Ministero della giustizia, e dei conseguentidiritti patrimoniali.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della giustizia si sono costituiti con controricorso, rimettendosi alle determinazioni di questa Corte, atteso che l’eccezione sulla giurisdizione era stata sollevata dall’I.N.P.S.

4. L’I.N.P.S.è rimasto intimato.

5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

6. La ricorrente ha depositato memoria,ai sensi dell’art. 380-bis1, cod. proc. civ., insistendo nelle conclusioni già rassegnate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che, sebbene il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sia stato proposto dalla parte che ha promosso il giudizio di merito, lo stesso è ammissibile. Ed infatti, a seguito della eccezione prospettata dall’I.N.P.S., parte convenuta, sussiste il ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito. Vi è, quindi, un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della quaestio da parte delle Sezioni unite, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa (Cass., S.U., n. 15058 del 2023, n. 15122 del 2022).

2. Deve quindi statuirsi sulla giurisdizione. Costituisce ius receptum che la regola di riparto della giurisdizione sia informata al criterio del petitum sostanziale, in luogo di quello formale, il quale ha riguardo non alla causa petendi ma all’oggetto del dispositivo giurisdizionale che si invoca, mentre il petitum sostanziale concerne il rapporto dedotto in giudizio ed oggetto di accertamento giurisdizionale (ex aliis, da ultimo, Cass., S.U., n. 2368 del 2024). Come emerge dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale di Bari affinché, previo accertamento della sua qualità di magistrato onorario- da ultimo nelle funzioni di giudice di pace – per la verifica dello svolgimento di un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato,di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del convenuto Ministero della giustizia.

Ha chiesto, quindi, la rideterminazione del trattamento retributivo a far data dalla assunzione in servizio, nonché il riconoscimento della tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del Ministero della giustizia alla regolarizzazione della propria posizione , previo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Proprio in ragione della prospettata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della giustizia, assimilabile alla posizione del magistrato ordinario, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di lavoratrice alle dipendenze del suddetto Ministero, quale presupposto per l’accertamento della abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti ed il riconoscimento del cd. danno comunitario.

Dall’esame degli atti di causa, si può quindi osservare che vi è domanda di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l’Amministrazione, quale rapporto di lavoro subordinato analogo a quello del magistrato ordinario. Tenuto conto del petitumsostanziale, così enucleato con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, trovanoapplicazione i principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 27198 del 2017 (cui adde, l’ordinanza di queste S.U. n. 21986 del 2021, che ha esaminato la questione di giurisdizione rispetto alla domanda proposta da un magistrato onorario giudice di pace), ai quali si intende dare continuità, secondo cui rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della g iustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l'inserimento nell'organizzazione di un ufficio di Procura.

3. Nella fattispecie in esame, quindi , deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo,dinanzi al quale vanno rimesse le parti, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali la ricorrente intendeessere assimilata.

4. Nulla spese in mancanza di attività difensiva svolta dalle amministrazioni controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizio