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Sentenza — n. 16031/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares ordinary jurisdiction over public funds recovery mandate dispute.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16031/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared ordinary jurisdiction applicable to a dispute regarding the recovery of public funds managed by a private entity. The parties argued over whether the nature of the public funds or the private mandate contract determined the competent court. The court ruled that jurisdiction depends on the substantive cause of action, which is a private law mandate relationship, thus falling under ordinary courts.

Regesto Legislator

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Art. 263 c.p.c.; The rule of jurisdiction division between ordinary and non-ordinary judges is based on the substantive cause of action rather than the formal request, meaning disputes arising from private mandate contracts involving public funds fall under ordinary jurisdiction.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction public funds recovery mandate contract jurisdiction division cause of action private law dispute Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 263 c.p.c.
Con la domanda è stato instaurato un procedimento per il rendimento dei conti ai sensi dell’art. 263 c.p.c. sul presupposto dell’obbligo della parte convenuta di rendere il conto all’altra parte.
art. 263 c.p
Con la domanda è stato instaurato un procedimento per il rendimento dei conti ai sensi dell’art. 263 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 2368 del 2024

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Testo completo

moria di parte.

3. Con ordinanza di data 22 maggio 2023 è stata disposta la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.Il Pubblico ministero ha nuovamente presentato le conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione ordinaria. Ragioni della decisione 1.Con il regolamento preventivo di giurisdizione si chiede che venga dichiarata la giurisdizione della Corte di Conti. Osserva la parte ricorrente, premessa la natura di amministrazione pubblica dell’attrice, chela gestione del denaro pubblico comporta la qualifica di agente contabile in capo ad Eurodata s.r.l. e pertanto la giurisdizione contabile, a prescindere dal regime privatistico mediante cui opera l’incaricato di riscuotere e conservare il denaro pubblico.2.

Reputano queste Sezioni Unite, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario. Costituisce ius receptum che la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello delpetitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (fra le tante, da ultimo Cass. Sez.

U. n. 2368 del 2024). Con la domanda è stato instaurato un procedimento per il rendimento dei conti ai sensi dell’art. 263 c.p.c. sul presupposto dell’obbligo della parte convenuta di rendere il conto all’altra parte. In base al fatto costitutivo della domanda, tale obbligo deriva dal rapporto contrattuale di mandato, avente ad oggetto l’incasso dei pagamenti relativi alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. Presupposto del fatto costitutivo allegato è che i pagamenti da incassare sono quelli relativi all’ingiunzione fiscale mediante cui l’Unione di comuni ha proceduto alla diretta riscossione degli importi in questione, riscossione cui i convenuti hanno prestato supporto attraverso l’attività oggetto del mandato.

Si tratta del mero presupposto esterno rispetto al rapporto dedotto in giudizio, che resta così quello di mandato. La causa petendi, rispetto alla quale valutare la giurisdizione di appartenenza della controversia, è dunque il rapporto obbligatorio che lega i convenuti all’Unione di comuni nell’ambito del contratto di mandato, rapporto, che esaurendo la sua portata sul piano privatistico, non può che ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario. La vicenda dedotta in giudizio si arresta e si esaurisce così al livello del rapporto di mandato che è stato allegatoe, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di rendere il conto e del conseguenziale ordine di pagamento invocato, essa non può non essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il passaggio di rito dalla camera di consiglio alla trattazione del ricorso alla pubblica udienza, unitamente alle peculiarità della vicenda, che hanno imposto la detta articolazione procedimentale, costituiscono ragione di compensazione delle spese processuali. P. Q. M. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; dispone la compensazione delle spes