Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Court of Accounts' decision extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, ENPAM Foundation, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on April 23, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 16569-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: FONDAZIONE ENPAM – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, rappresentatae difesa dall’Avvocato Angelo Piazza; - ricorrente - contro DALLOCCHIO Maurizio, rappresentat o e difes o dagli Avvocati Vincenzo Mariconda, Francesca Pace, Antonio Palmieri e Aldo Travi; PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTEROPRESSO LA CORTE DEI CONTI,domiciliato in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrent i – nonché contro ZONGOLI Leonardo; - intimato – avverso la sentenza della Corte dei conti – sezione prima giurisdizionale centrale d’appello – n. 88/2023, depositata in data 1 ° marzo 2023 e notificata il 29maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 23 aprile 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processualiin favore del controricorrente Maurizio Dallocchio, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d ella parte controricorrenteMaurizio Dallocchio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.200, di cui euro 25.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,