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Decreto — n. 15768/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15768/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15768/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3780-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCICA PALLANUOTO COMO, in proprio e quale mandataria e capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la CROCERA STADIUM S.S.D. e R.L., rappresentatae difesa d agli Avvocati Andrea Santoro, Luciano Salomoni e Giovanni Corbyons; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMO NUOTO,rappresentata e difesa dall’Avvocato Ruggero Tumbiolo; - controricorrent e – nonché contro COMUNE DI COMO; -intimato - avverso la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, n. 6529/2023, depositata il 4 luglio 2023 e, per quanto occorra, avverso quella non definitiva del Consiglio di Stato n. 936/2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 19 aprile 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15768/2024 — snciv · Corte di Cassazione: dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate asserzione difendibile decisione di non sollevare obiezioni revoca dell'opposizione proposta di giudizio legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
936/2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3780-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCICA PALLANUOTO COMO, in proprio e quale mandataria e capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la CROCERA STADIUM S.S.D. e R.L., rappresentatae difesa d agli Avvocati Andrea Santoro, Luciano Salomoni e Giovanni Corbyons; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMO NUOTO,rappresentata e difesa dall’Avvocato Ruggero Tumbiolo; - controricorrent e – nonché contro COMUNE DI COMO; -intimato - avverso la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, n. 6529/2023, depositata il 4 luglio 2023 e, per quanto occorra, avverso quella non definitiva del Consiglio di Stato n. 936/2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 19 aprile 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.