Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15392/2024 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation declares ordinary jurisdiction for maritime concession fee disputes involving purely patrimonial rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15392/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared ordinary jurisdiction applicable to a dispute between a concessionaire and public authorities regarding increased maritime concession fees. The administrative court had previously asserted its jurisdiction, arguing that the fee adjustment involved discretionary re-evaluation of the concession scope. The Supreme Court rejected this, ruling that the fee increase was a mandatory statutory recalculation based on new legislative parameters, constituting a purely patrimonial right rather than an exercise of administrative discretion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133, comma b, c.p.a.; Art. 1, commi 251 e 252, L. 296/2006: Controversies concerning concession fees with a purely patrimonial content belong to the ordinary jurisdiction, excluding administrative discretion regarding the underlying authorization.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordinary jurisdiction administrative jurisdiction maritime concessions concession fees patrimonial rights discretionary power public domain politica del turismo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133, comma b, c.p.a.
Art. 1, commi 251 e 252, L. 296/2006
Con riferimento al ricalcolo del canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l'art. 1, comma 252, della l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. n. 28973 del 2020
Cass. Sez. U. n. 26039 del 2022
28973 del 2020; si veda anche Cass. Sez. U. n. 26039 del 2022).
Cass. Sez. U. n. 21597 del 2018
Cass. Sez. U. n. 21139 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 22796 - 2023 proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con ordinanza n. 6385/2023 depositata 20/11/2023 nella causa tra: MARINA DI STABIA S.P.A.; -ricorrente non costituita in questa fase - contro REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AGENZIA DEL DEMANIO; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere ENRICO SCODITTI; Oggetto REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE d’ufficio R.G.N.22796/2023 Cron.

Rep. Ud.26/03/2024 CC lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: Marina di Stabia s.p.a., quale titolare di due concessioni demaniali marittime, rilasciate nel 2001 –con ampliamento nel 2003 dell’area in concessione - e nel 2006, nell’ambito di un più ampio rapporto finalizzato alla realizzazione di un porto turistico nel Comune Castellammare Stabia, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale Napoli la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, chiedendo la declaratoria di illegittimità e non debenza dei modificati ed aumentati canoni demaniali - marittimi, sulla base dell’applicazione, a decorrere dal 2008, dell’aumentodel canone previsto dall’art. 1, commi 251 e 252, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Esponeva che l’aumento del detto canone determinava il sovvertimento del piano d’investimento posto a base delle concessioni e realizzatocon un significativo incremento di spesa, con gravi e intollerabili conseguenze sugli equilibri economici finanziari della società concessionaria, che si vedeva così preclusa la possibilitàdi coprire i costi di ammortamento ed esercizio del portoturistico e di realizzare l’utile di impresa. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo. Osservò il Tribunale che, alla luce dell’intervenuto significativo aumento dell’area soggetta a concessione, la variazione dello stato fatto e la sopraggiunta legge n. 296 del 2006 implicavano nuove valutazioni e determinazioni che attingevano agli atti concessori di base, attraverso inevitabili rimeditazioni tecnico/discrezionali che andavano ad incidere sui contenuti delle concessioni medesime, concludendo nel senso che «una differente interpretazione o una mutata classificazione della tipologia dell'occupazione/concessione demaniale o dei suoi presupposti in fatto [potevano] imporre una rinnovata valutazione tecnico/discrezionale dell'Amministrazione».

Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, quest’ultimo, con ordinanza di data 20 novembre 2023, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione. Premesso che l’articolo133, comma lettera b), del codice del processo amministrativo devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto atti eprovvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici,ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche», osserva il giudice amministrativo che «l’Amministrazione ha quantificato le somme dovute dalla concessionaria sulla sola basedei presupposti fattuali previsti dalla sopravvenutanormativa: a fronte di ciò, difettando ogni apprezzamentodiscrezionale, va ravvisato un diritto soggettivo e la conseguente giurisdizione del giudice ordinario».

Aggiunge che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche accedendo alla ricostruzione della fattispecie in termini di fase successiva alla all’aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto/convenzione relativi a concessionedi lavori pubblici e affidamentodella gestione degli impianti da realizzare. E’ stata fissata la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Considerato che: il sollevato conflitto di giurisdizione è fondato.

Con riferimento al ricalcolo del canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l'art. 1, comma 252, della l. n. 296 del 2006, queste Sezioni Unite hanno riaffermato il costante principio di diritto secondo cui, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U. n. 28973 del 2020; si veda anche Cass. Sez. U. n. 26039 del 2022).

Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con un contenuto meramente patrimoniale, mentre se invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia nell'an che nel quantum), la stessa è attratta nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass.

Sez. U. n. 28973 del 2020). Le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni od altri corrispettivi restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione o alla debenza del canone; ne consegue che le controversie attinenti alla sola rideterminazione dei canoni concessori, in applicazione di una cogente disposizione normativa, dovuti per la concessione d'uso di un bene pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale (Cass.

Sez. U. n. 21597 del 2018). Il mutamento dell’estensione dell’area oggetto di concessione, nel corso del rapporto concessorio, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non costituisce la premessa di una nuova valutazione discrezionale, ma il presupposto di fatto del ricalcolo del canone in base al nuovo parametro legislativo, ricalcolo che dovrà ovviamente prendere quale punto di riferimento non la precedente, ma la nuova estensione dell’area. Né può darsi rilievo a profili di sinallagma contrattuale, derivanti dal dedotto sovvertimento del piano d’investimento posto a base delle concessioni.

A questo proposito va rammentato che, come di recente affermato, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda del gestore finalizzata ad ottenere una riduzione del canone, a seguito della sensibile compressione dei ricavi in conseguenza di una causa eccezionale ed imprevedibile (nella specie, la pandemia da Covid-19 ed il correlato "lockdown"), in quanto il "petitum" sostanziale non tende ad un sindacato sull'esercizio del potere della P.A., ma involge, piuttosto, l'accertamento della titolarità di un diritto all'adeguamento delle condizioni contrattuali, ai fini del ripristino della proporzione tra le prestazioni originarie, che, se configurabile, rinviene la propria fonte non nella discrezionalità amministrativa, ma direttamente nella legge (Cass.

Sez. U. n. 21139 del 2022). Va in conclusione dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le parti vanno rimesse con termine di legge per la riassunzione. Nulla per le spese, in mancanza di partecipazione delle parti processua