Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific jurisdictional challenge in appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to raise a specific objection regarding jurisdiction in the appellate judgment. Although the lower court addressed the issue of whether the Court of Accounts had jurisdiction over tax-related claims, the Supreme Court ruled that jurisdictional questions must be explicitly challenged to be re-examined. Consequently, the court refused to review the merits of the jurisdictional argument, upholding the principle that implicit rulings do not constitute grounds for a new jurisdictional challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362 cod. proc. civ.; Art. 111, comma 8 Cost.; Art. 207 Codice di giustizia contabile: The appellate court cannot re-examine jurisdiction sua sponte if the specific objection was not raised in the appeal judgment, as every substantive ruling implicitly addresses jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG21094 del 2023 promosso da : MASSETI Donella, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della COLUMBUS s.r.l. in liquidazione, entrambe rappresentatee difese dall’Avv. Luca Biagi; - ricorrent i - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINI- STERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – perla cassazione della sentenza del la Corte d ei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello, n. 107/2023, depositata il 16 marzo 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024dal Consigliere Alberto Giusti ; R.G. 21094/2023 Cron. Rep. C.C. 9/4/2024 Corte dei conti imposta di sog- giorno giurisdizione . -2 - lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale della Corte di cas- sazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celen- tano, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. –Con atto di citazione del 23 gennaio 2020, la Procura regionale contabile ha convenuto, innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana della Corte dei conti, la Columbus s.r.l. in liquidazione, in persona della liquidatrice, nonché presidente e legale rappresentante pro tempore, Donella Masseti, e del liquidatore Marco Masseti, insieme aDonella Masseti e a Marco Masseti in proprio, per sentirne pronun- ciare la condanna in via solidale al pagamento, in favore del Comune di Firenze, della somma di € 209.423,70, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale derivante dal mancato riversamento, in favore della suddetta Amministrazione comunale, dell’imposta di soggiorno riscossa dai convenuti,nei periodi gennaio–dicembre 2016 e gennaio–maggio 2018, nella gestione dell’Hotel Columbus.
Esclusa la responsabilità di Marco Massetiin ragione dell’acclarata assenza, al tempo dei fatti, di poteri gestionali societari , la Sezione territoriale, con sentenza n. 177/2021 pubblicata in data 27 aprile 2021, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la Co- lumbus s.r.l. in liquidazione, nonché Donella Masseti in proprio , al pa- gamento, in solido, della somma di euro 209.423,70. La Sezione territoriale ha escluso che il decreto-legge n. 34 del 2020,che ha assegnato al gestore della struttura ricettiva la veste di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, sia suscettibile di spiegare “effetti sulle condotte pregresse in bonam partem”.
La pre- visione è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie in esame, giac- ché, avuto riguardo al carattere risarcitorio della responsabilità era- riale, “non è ipotizzabile un meccanismo di abolitio criminisassimilabile all’art. 2 cod. pen.”. . -3 - 2. –La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’ap- pello, con sentenza n. 107/2023 depositata in segreteria il 16 marzo 2023, ha rigettato il gravame dellesoccombenti. In via pregiudiziale di rito, laSezione ha scrutina to la sollevata questione circa, l’ipotizzato, sopravvenuto difetto di giurisdizione della Corte dei conti, derivante dall’entrata in vigore, medio tempore, dell’art. 5-quinquiesdel decreto - legge n. 146 del 2021 – non ancora emanato al tempo della proposizione dell’appello e, pertanto, richia- matodalla difesa delle appellanti solo in sede di udienza di discussione –del seguente tenore:
“Il comma 1 - ter dell'articolo 4 del decreto legi- slativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi delquale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intendeapplicabile an- che ai casi verificatisiprima del 19 maggio 2020. ” . Secondo la Corte dei conti, si trattadi una norma di interpretazione autenticadella pregressa disciplina , avente efficacia ex tunc sui pro- cessi tuttora in corso.
Tale disposizione, pertanto: (a) è suscettibile di schermare la regola generale della perpetuatio i urisdictionis scolpita nell’art. 13 del codice di giustizia contabile, circa l’insensibilità della potestas iudicandidel giudice adito rispetto (tra l’altro) ai mutamenti normativi sopravvenuti, imponendo di verificare la sussistenza di quella potestas nonostante la domanda giudiziale sia stata intro- dottaprima dell’entrata in vigor e del citato art. 5 - quinquies ; (b) im- pone, ancora,di escludere l’operatività di preclusioni processuali circa la deduzionedel difetto di giurisdizione, diversamente da quanto ge- neralmente stabilito dal combinato disposto degli artt. 15 e 193 del codice di giustizia contabile. . -4 - Secondo la Corte dei conti, ilmutato quadro normativo supera l’ori- ginario orientamento giurisprudenziale, formatosinell’ambito dell’omo- loga responsabilità penale per i medesimi fatti, secondo cui la cessa- zione del ruolo di incaricato di pubblico servizio, derivante dall’introdu- zione dell’art. 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 (di modifica dell’art. 4del d.lgs. n. 23 del 2011), non avrebbe comportato un fenomeno di abolitio criminisdelle condotte di peculato commesse in precedenza.
A tale riguardo, laCorte dei conti richiama l’indirizzo, formatosi nella giu- risprudenza penale della Corte di cassazione, con il quale, prendendosi atto della predetta norma di interpretazione autentica, si è ribaltato il precedente orientamento. Nondimeno, laSezione Prima Giurisdizionale ritiene di dover riba- dire il proprio indirizzo,alla cui stregua i richiamati mutamenti norma- tivi (art. 180 del decreto - legge n. 34 del 2020, prima , e art. 5 - quin- quiesdel decreto-legge n. 146 del 2021, poi ) non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore e Comune, discendente dagli ulteriori compiti previsti, a carico del primo,dall’art. 4, comma 1- ter, del d.lgs. n. 23del 2011.
Il gestore della strutturaricettiva, difatti, è responsabile degli ulteriori adempimenti previsti dalla leggee dal re- golamento comunale. Di qui, la ritenuta permanenza della sottoposizione allo statuto della responsabilità amministrativo-contabile, con la conseguentecon- figurabilità della giurisdizione della Corte dei conti. Nel merito, la Corte dei conti ha osservato che la quantificazione dell’ammanco, in cui si sostanzia l’inadempimento della s.r.l. Columbus all’obbligazione restitutoria derivantedalla responsabilità quale agente contabile, è stata correttamente operata attraverso l’utilizzo di uno specifico metodo statistico-comparativo a carattere induttivo (il tasso medio di occupazione derivante dalla posizione della struttura, dalla tipologia e categoria della stessa e dalle stagioni turistiche),fondato su . -5 - circostanze idonee ad assurgere, per la loro gravità, precisione econ- cordanza, a presunzione semplice ex art. 2729 cod. civ., perfettamente atta asostenere un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.
Siffatta presunzionerisulta corroborata dalla comunicazione effettuata, dalla stessa società, ai fini fiscali, all’Agenzia delle entrate , circa il monte complessivo di pernottamenti nell’annualità 2016. La Corte dei conti ha ritenuto sussistente anche l’elemento sogget- tivo della responsabilità per danno erariale, sotto il profilo del dolo o, comunque, della colpa grave. 3. –Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello,la signora Donella Masseti, in proprio e quale legale rappresentante della società Columbus in liqui- dazione, ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 ottobre 2023 , sulla base diun motivo.
Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero della Corte dei contiha resistito, con controricorso, concludendo per l’inam- missibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso, previa, ove occorra, rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il Procura- tore generale della Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte e i ricorrentihanno presentato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
– Con il motivo (art. 362 cod. proc. civ. e art. 111, ottavo comma, Cost., in relazione all’art. 207 del codice di giustizia contabile per violazione del decreto-legge n. 23 del 2020, ed in particolare degli artt. 180, comma 3, e 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché dell’art. 5-quinquies del decreto - legge n. 146 del 2021, ag- giunto dalla relativa legge di conversione, n. 215 del 2021, recante interpretazione autentica dell’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del . -6 - 2011) le ricorrent i deduc ono il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, rientrando, a loro avviso,la controversia nell’ambito della com- petenza giurisdizionale del giudice tributario.
Lericorrenti, richiamando alcune pronunce di Sezioni giurisdizionali territoriali della Corte dei conti,sostengono che, a seguito del mutato quadro normativo conseguente all’introduzione della norma di cui all’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, . -7 - on versa quanto incassato si configura una forma di responsabilità erariale e sussiste lagiurisdizione della Corte dei conti. . -8 - . -9 - . -10 - . -11 - . -12 - . -13 - poiché ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell'impugnazione non può riesaminare d’ufficio quest’ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, né le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giu- dice, rimanendo irrilevante, pertanto, che nella sentenza d’appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata (Cass., Sez.
Un., 22 aprile 2013, n. 9693; Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2016, n. 26266). . -14 - . -15 - 5. –La ragione di inammissibilità esime il Collegio dall’affrontare la questione se l’art. 5-quinquies, che ha esteso retroattivamente anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020” il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva (qualifica che le ricorrenti indivi- duano quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdi- zione tributaria),sia in grado di inibire la regola generale della perpe- tuatio iurisdictionis(fissata nell’art. 5 cod. proc. civ. e ripresa, quanto al processo che si svolge dinanzi alla Corte dei conti, dall’art. 13 del codice di giustizia contabile), circa l’insensibilità della potestas iudi- candidel giudice adito rispetto ai mutamenti normativi sopravvenuti. . -16 - della sussistenza dei presupposti processuali circa l’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara che ricorrono i presupposti processuali per