Cassation Court rules ordinary jurisdiction applies to inter-municipal debt disputes regarding water treatment fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared ordinary jurisdiction applicable, overturning the lower court's decision that assigned the case to administrative judges. The dispute involved a debt of over one million euros for wastewater treatment services between two municipalities, with the debtor challenging the unilateral modification of tariff clauses and the calculation of interest. The Court determined that the controversy concerned the execution of an individual contractual relationship rather than the exercise of public authority powers, thus excluding administrative jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a.; Art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.; Art. 11, d.lgv. 2 luglio 2010, n. 104; Art. 59, l. n. 69 del 2009: Controversies regarding the execution of inter-municipal contracts for public services fall under ordinary jurisdiction when they concern individual contractual obligations rather than the exercise of public authority powers.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione, iscritto nel R.G. al n. 20 522 del 202 3 , sollevato dalTribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, con ordinanza del 24 ottobre 202 3 nel procedimento vertente tra: COMUNE DI TERME VIGLIATOREcf 00158240838, in persona del Sindaco p.t.- Ricorrentenon costituito in questa fase CONTRO COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, cf. 00084640838, in persona del Sindaco p.t. - Resistentenon costituito in questa fase Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Francesco Federicinella camera di consiglio del 27febbraio 2024;
Giurisdizione – Regolamento d’ufficio RGN 20522/2023 lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona delSostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario. RILEVATO CHE Al Comune di Terme Vigliatore fu notificata l’ingiunzione n. 1/2021 , emessa dalComune di Barcellona Pozzo di Gotto per omesso versamento del corrispettivo (€ 1.005.714,51) , preteso a titolo di tariffa per la depurazione e il trattamento dei reflui provenienti dal suddetto ente territoriale, e convogliati nell’impianto di depurazione di “Contrada Cantoni” del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
L’ingiunto convenne quest’ultimo ente dinanzi alTribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, denunciando la nullità o inammissibilità del ricorso al procedimento d’ingiunzione in assenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Denunciò inoltre l’illegittima modifica unilaterale delle clausole contrattuali, e nello specifico, quanto agli obblighi nascenti dalla convenzione sottoscritta tra i due Comuni, la rideterminazione unilateraledel corrispettivo dovuto a titolo di tariffa di depurazione; infine, l’illegittimo calcolo degli interessi, richiestiai sensi del d.lgv. n. 231 del 2002, perché inapplicabile tra due pubbliche amministrazioni.
Con sentenza n. 563 del 9 giugno 2023 il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo la controversia compresa nella fattispecie contemplata dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., oppure in quella richiamata nel medesimo art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a. Il Comune riassunse la causa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, opponendosi all’ingiunzione, anche qui riproponendo i motivi difensivi già formulati dinanzi al giudice ordinario, specificando, quanto alla denuncia dell’illegittima modifica unilaterale delle clausole contrattuali, l’inapplicabilità della delibera del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto - ritenuto dall’ente creditore l’atto posto a fondamento delle proprie pretese-, di cui chiedeva comunque la disapplicazione.
Il giudice amministrativo adito, ritenendo la materia contesa da attribuire alla giurisdizione del giudice ordinario , ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione dinanzi a questa Corte,ex art. 11, d.lgv. 2 luglio RGN 20522/2023 2010, n. 104, e59, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n.
69. Ha a tal fine evidenziato che la controversia promossa avverso l’atto di ingiunzione involge aspetti meramente patrimoniali, circoscritti alla fase esecutiva del rapporto, senza l’emersione dell’esercizio di poteri pubblici autoritativi. Nessuna delle parti ha depositatoatti difensivi. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATO CHE La questioneva composta con il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. Con consolidato indirizzo interpretativo questa Corte ha affermato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che , quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitumsostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione (già Sez.
U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno 2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis, Sez. U, 24 gennaio 2024, n. 2368; 23 febbraio 2023, n. 5668; 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522). La giurisdizione del giudice ordinariopuò dunque escludersi quando il fruitore di un servizio abbia investito direttamente “scelte discrezionali” dell’amministrazione, quali ad esempio l’organizzazione del servizio, e non già il proprio rapporto di utenza, ad esempio con riguardo alle pretese creditorie della pubblica amministrazione.
D’altronde, come desumibile dai principi enucleati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, la cognizione di diritti non può essere attribuita al giudice amministrativo se non quale completamento della tutela per vicende in cui si evidenzi l’esercizio di poteri autoritativi, incidenti nella sfera giuridica del cittadino. Nel caso di specie l’oggetto della controversia è inequivocamente indirizzato alla contestazione dell’ingiunzione notificataal Comune di Terme RGN 20522/2023 Vigliatore,e ciò sotto molteplici profili: quello dell’assenza dei presupposti per l’emissione di una ingiunzione di pagamento, versandosi, secondo la prospettazione difensiva, in situazione di carenza dei presuppostirichiesti per tale tipo di atto, ossia la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito; l’illegittima modifica unilaterale delle clausole contrattuali, regolative del rapporto, contenute nella convenzione n. 5634 del 31.05.2005, sottoscritta tra i due Comuni, e nello specifico nell’art.8, in cui era stata concordata «la quota parte per tariffa di depurazione in atto pari a € 0,25823 (vecchie £ 500 per ogni metro cubo di refluo convogliato nell’impianto)», mentre, senza interlocuzione preventiva, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto aveva preteso il versamento di € 0,510000 al mq, a partire dal primo semestre 2019; l’illegittimità della modifica suddetta, anche in ragione della violazione dell’art. 10 dell’accordo, secondo cui «la presente convenzione, la cui obbligatorietà discende dalDecreto n, 1359/90 del 3.12.1990 dell’Assessore Regionale al territorio e Ambiente, avrà durata illimitata salvo modifiche per Legge o Decreto»; l’illegittimità anche sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede e correttezza; l’illegittimità della richiesta di interessi ai sensi del d.lgv. n. 231 del 2002, inapplicabile nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.
Emerge con evidenza che il petitum sostanziale è indirizzato esclusivamente alla denuncia di inadempimenti contrattuali del Comune convenuto in giudizio, ossia precipuamente alla fase esecutiva del rapporto negoziale. E ciò trova conferma anche nella domanda poi riassunta dinanzi al TAR siciliano, laddove della delibera del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con cui sarebbero stati deliberati i suddetti incrementi tariffari, si chiede la disapplicazione, non senza evidenziare tanto la sua inefficacia a sostenere la legittimità dell’ingiunzione, trattandosi di una pretesa di credito autodeterminata rispetto agli obblighi assunti con la convenzione sottoscritta, quanto la sua inadeguatezza a modificare i termini del rapporto, a fronte della procedura di modifica segnata dall’art.10 cit.
In conclusione l’oggetto della controversia afferisce esclusivamente al momento esecutivo del rapporto instaurato tra i due enti, che in nessuna prospettiva involge la denuncia dell’esercizio di poteri autoritativida parte del Comune sedicente credito re , lasciando al contrario le parti in una posizione di paritetica.RGN 20522/2023 Deve dunque escludersi la riconducibilità della controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia che voglia richiamarsi la materia compresa nell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., sia che voglia inquadrarsi la fattispecie in quella contemplata nel medesimo art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., come pur ipotizzato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
D’altronde,anche da ultimo questa Corte, in materia di confine a quella per cui qui si controverte, ha affermato che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come "partite pregresse" e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità(Sez.
U, 23 gennaio 2024, n. 2321; cfr. anche 18 febbraio 2022, n. 5386; 22 novembre 2021, n. 35952; 12 ottobre 2020, n. 21990; 16 ottobre 2019, n. 26200). Il giudizio va pertanto rimesso alTribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Quanto alle spese, poiché nessuna delle parti ha inteso produrre atti difensivi, nel concreto rimettendosi alla decisione delle Sezioni Unite, non trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ. In riferimento al regolamento di giurisdizioned'ufficio, ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009, si è infatti affermato che il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla Suprema Corte è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo pertanto rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti.
Ne consegue che non deve procedersi alla regolazione delle spese nell'ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte(Sez. U, 26 settembre 2018, n. 23143).
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite , dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenzadeclinatoria della giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozz