Decreto — n. 14799/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 2934-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: SALVATI Avv. Anna,rappresentata e difes a da sé medesima ; - ricorrent e - contro COMUNE DI TAVERNA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gregorio Ferrari; - resistente - avverso l’ordinanzadel Consiglio di Stato, n. 671 del 202 4 , pubblicata il 22 gennaio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 9 aprile 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14799/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 2934-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: SALVATI Avv. Anna,rappresentata e difes a da sé medesima ; - ricorrent e - contro COMUNE DI TAVERNA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gregorio Ferrari; - resistente - avverso l’ordinanzadel Consiglio di Stato, n. 671 del 202 4 , pubblicata il 22 gennaio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 9 aprile 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 2934-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: SALVATI Avv. Anna,rappresentata e difes a da sé medesima ; - ricorrent e - contro COMUNE DI TAVERNA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gregorio Ferrari; - resistente - avverso l’ordinanzadel Consiglio di Stato, n. 671 del 202 4 , pubblicata il 22 gennaio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 9 aprile 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del la parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 27mag