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Ordinanza — n. 13945/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of Supreme Court judgment to deduct attorney fees from opposing party's costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13945/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted a procedural request to correct a material omission in a prior judgment regarding the allocation of litigation costs. The appellant, representing the municipality, argued that the court failed to order the deduction of his advance fees from the opposing party's awarded costs, despite having explicitly requested it. The court ruled that this oversight constituted a correctable material error and ordered the original decision to be amended accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court may correct material omissions in judgments, including the failure to order the deduction of advance fees from opposing party costs, when such errors stem from mere negligence rather than intent.

Parole chiave

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material error correction litigation cost allocation attorney advance fees omissive error procedural remedy correzione di errore materiale impugnazione di decisioni amministrative istanza d'interpretazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
RITENUTO CHE -l’avv ocato Giuseppe Vitolo, in proprio e nella qualità di difensor e d el Comune di Ischia,ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391- bis c od proc.
Art. 287 c.p.c.
art. 86 cod.proc.civ
proposto da: VITOLO GIUSEPPE,in proprio e nella qualità di difensore del COMUNE DI ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA L UNGOTEVERE DEI MELLINI 17 , presso STUDIO VIGLIONE-VITOLO, ai sensi dell’art. 86 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un, n. 31033/2019
Cass. n. 2322/2024
31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n.
Cass. n. 12437/2017
Cass. n. 3566/2016
Cass. n. 8085/2006
Cass. n. 20547/2009
8085/2006 e Cass. n. 20547/2009); - la sentenza n.
Cass. n. 26556/2023
civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenz i a le , non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n.
Cass. Sez. Un, n. 9438/2002
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21913/2023R.G. proposto da: VITOLO GIUSEPPE,in proprio e nella qualità di difensore del COMUNE DI ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA L UNGOTEVERE DEI MELLINI 17 , presso STUDIO VIGLIONE-VITOLO, ai sensi dell’art. 86 cod.proc.civ. rappresenta to e difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro IMPAGLIAZZO MARIO,rappresentato e dife so dall’avv oca to Stefano Pettorino ; -resistente- nonché COMUNE DI ISCHIA -intimato- Per correzione di errore materiale della SENTENZA d ella SUPREMA CORTE DI CASSAZIONEn. 24965 /2 017 , depositata il 2 3 / 10 /20 17 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE -l’avv ocato Giuseppe Vitolo, in proprio e nella qualità di difensor e d el Comune di Ischia,ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391- bis c od proc. civ ., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 24965/2017, delleSezioni Unite Civil i di questa Corte , pronunciata nel giudizi o di legittimità, iscritto al n. 18372/2016R.G., proposto contro il predetto Comune da Mario Impagliazzo; -il ricorso è stato regolarmente notificato; -Mario Impagliazzo resiste , con memoria, alla istanza di correzione mentr e il Comune di Ischia è rimasto intimato; -il ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio ha depositato memoria.

Considerato che -il ricorso è fondato. -risulta dal testo della sentenza n. 24965/2017 che la Corte, rigettando il ricorso proposto da Mario Impagliazzo, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune di Ischia, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avvocato Giuseppe Vitolo, che si era dichiaratoantistatario nel l’ atto di controricorso; -in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass.

Sez. Un, n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016); - l'avv ocato Vitolo , come risulta dal controricorso del Comune di I s chia nel giudizio definito dalla sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, ha chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: «…. c on vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo.»; - la richiesta di distrazione delle spese i n favore d e l difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009); - la sentenza n. 24965/2017 è affetta da e rrore omissivo , frutto di mera disattenzione, la cui correzione può esser chiesta dalla parte interessata e rilevata anche d’ufficio“in qualsiasi tempo” (art. 391 - bis cod.proc.civ . ) per cui il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Ischia devono essere distratte in favore dell'avvocatoGiuseppe Vitolo; che l’omissione non è stata indotta dalla parte resistente e comunque nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenz i a le , non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 461072017; n. 21213/2013;

Cass., Sez.U., n. 9438/2002).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24965/2017,venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione «al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge,» e prima del punto, di quanto segue: «da distra rsi in favore de ll'avv. Giuseppe Vitolodifensore antistatario» Manda alla C ancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedi