Civil appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders plaintiffs to pay state costs despite administrative acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because both plaintiffs formally withdrew their request on March 1, 2024. Although the Ministry of Infrastructure and Transport accepted the withdrawal, the State Attorney's Office did not sign the document. Consequently, the court ruled that the plaintiffs must bear the litigation costs alone, as the administrative acceptance was incomplete.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 96, para. 4 c.p.c.: A withdrawal of appeal declared inadmissible by the court extinguishes the proceedings, but if the opposing party's acceptance lacks the required signature, the withdrawing party remains liable for all costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e rel. O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18625/23proposto da: -) D’Intino Adamo ePiergallini Giacomina, domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato Roberta Alessandrini; -ricorrenti - contro -) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 14 aprile 2023n. 76; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Adamo D’Intino e Giacomina Piergallini nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esponendo di essere stati danneggiati dall’alluvione del fiume Tronto del 1992; che l’alluvione fu colposamente Oggetto: estinzione per rinuncia causata dall’errata progettazione degli argini del fiume esondato; che l’errore progettuale era ascrivibile ad un funzionario del provveditorato delle opere pubbliche, organo del ministero convenuto.
Chieseroperciò la condanna del ministero al risarcimento del danno.
2. Con sentenza n. 3893/2021 il Tribunale Regione delle Acque Pubbliche dichiarò prescritto il diritto. Applicò la prescrizione decennale ex art. 157 c.p. e individuò l’exordium praescriptionisnella data di rinvio a giudizio dell’ing. Vincenzo Mattiolo, avvenuta nel 2000. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 14.4.2023 n. 76 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigettò il gravame. Ritenne che il fatto illecito integrava gli estremidel reato colposo di cui all’art.426 c.p.; che secondo la disciplina applicabile ratione temporistale reato si prescriveva in dieci anni; che pertanto ex art. 2947 c.c. anche il credito risarcitorio era soggetto al termine di prescrizione decennale. Quanto al problema del dies a quo del termine prescrizionale, il TSAP ha ritenuto che: -) la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, può acquisire la consapevolezza della causa del danno e della sua riconducibilità al fatto colposo d’un terzo; -) questa consapevolezza poteva essere acquisita dai danneggiati dalla data di rinvio a giudizio di Vincenzo Mattiolo (2000) ovvero, al più tardi, da quella in cui fu condannato in primo grado (14.7.2003); -) poiché il primo atto interruttivo fu compiuto nel 2015, il credito risarcitorio era dunque prescritto.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione daAdamo D’Intino e Giacomina Piergallinicon ricorso fondato su un motivo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha resistito con controricorso.5. Con provvedimento ex art. 380 bis c.p. c . del 31.10.2023 la Prima Presidente di questa Corte ha proposto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi della norma appena indicata. Con atto depositato il 4.12.2023 i ricorrenti hanno insistito per la decisione del ricorso.
6. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto con atto datato 1° marzo 2024 e depositato telematicamente l’8 marzo 2024 ambedue i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
2. Per quanto attiene alla regolazione delle spese, ambedue i ricorrenti hanno chiesto che queste fossero compensate, deducendo che a tale richiesta “aderisce anche l’amministrazione resistente che, a tal fine, sottoscrive a mezzo del procuratore”l’atto di rinuncia. L’atto di rinuncia al ricorso depositato, tuttavia, non reca in calce alcuna firma da parte dell’Avvocato dello Stato. Pertanto, la rinuncia avrà per effetto di escludere la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., ma la mancanza di accettazione da parte dell’amministrazione controricorrente comporta che le spese andranno poste a carico dei rinuncianti. Esse sono liquidate come in dispositivo. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio; (-) condanna Adamo D’Intino e Giacomina Piergallini, in solido,alla rifusione in favore delMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.500, oltre spese prenotate a de