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Sentenza — n. 12974/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares prejudicial reference inadmissible due to a new Supreme Court ruling rendering the legal question moot.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12974/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the prejudicial reference inadmissible because a recent Supreme Court decision rendered the specific legal question moot for the purpose of defining the main trial. The referring judge had asked whether commercial interest rates applied to labor claims and if they covered tort damages, but the new ruling clarified that unspecified legal interest defaults to the standard rate without special commercial rates. Consequently, the original question no longer had relevance for resolving the case, triggering a procedural bar under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 363 bis, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 1284, comma 1 c.c.: A prejudicial reference becomes inadmissible if a subsequent Supreme Court decision establishes a binding principle rendering the referred legal question irrelevant for the partial or total definition of the main proceedings.

Parole chiave

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prejudicial reference inadmissibility Supreme Court binding precedent mootness of legal question labor interest rates tort liability interest calculation Civil Procedure Code Sezioni Unite ruling interessenza dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 363 bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
Il Tribunale adito,con ordinanza di data 3 agosto 2023, ha disposto rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell’art. 363 bis cod.
Art. 1284, comma 1 c.c.
Il giudice rimettente ha inoltre posto la questione pregiudiziale avente ad oggetto la legittimità dell'estensione del tasso d'interesse stabilito al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Art. 1284, comma 4 c.c.
Il giudice rimettente ha inoltre posto la questione pregiudiziale avente ad oggetto la legittimità dell'estensione del tasso d'interesse stabilito al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Art. 429, comma 3 c.p.c.
in primo luogo per la risoluzione della seguente questione di diritto: «se l’art. 429, comma 3, c.p.c.
art. 363 bis cod. proc. civ
Il Tribunale adito,con ordinanza di data 3 agosto 2023, ha disposto rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell’art. 363 bis cod. proc. civ.
art. 429 c.p
1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c.
art. 1284 c.c
Il giudice rimettente ha inoltre posto la questione pregiudiziale avente ad oggetto la legittimità dell'estensione del tasso d'interesse stabilito al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
art. 378 cod. proc. civ
E’ stata depositata memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n.16885-2023 disposto da l Tribunale di Parma con ordinanza emessa il 03/08/2023 nel procedimento tra: COOPERATIVA SOCIALE CASA FAMIGLIA BUONAFEDE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoALDO MANCO; e MEMAJDINI LEORANDA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DE LUCA. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2024 dal Consigliere ENRICO SCODITTI; Oggetto ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO R.G.N.16885/2023 Cron.

Rep. Ud.26/03/2024 PU udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori Generali ANNAMARIA SOLDI e STANISLAO DE MATTEIS i quali, riportandosi alla requisitoria scritta, hanno concluso per l'affermazione del principio di diritto ivi specificato; udito l'AvvocatoAlberto Buzzi per delega dell’avvocato Antonio DeLuca. Fatti di causa 1.Cooperativa Sociale Casa Famiglia Buona Fede propose innanzi al Tribunale di Parma opposizioneal precetto intimato da Memajdini Leoranda, contestando il diritto dell'opposta di applicare, per determinare l'importo dovuto dal debitore a titolo d'interessi, il parametro stabilito all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. di decorrenza dalla domanda giudiziale del saggio degli interessi pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento sulle transazioni commerciali, in quanto il credito di cui al precetto costituiva credito di lavoro, per una parte per differenze retributive, per l’altra costituente indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo.

2. Il Tribunale adito,con ordinanza di data 3 agosto 2023, ha disposto rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell’art. 363 bis cod. proc. civ. in primo luogo per la risoluzione della seguente questione di diritto: «se l’art. 429, comma 3, c.p.c. - nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - costituisca norma speciale rispetto all'art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all'art.1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e così, "gli interessi legali maggiorati" (o "super-interessi") a far data dalla domanda giudiziale».

Il giudice rimettente ha inoltre posto la questione pregiudiziale avente ad oggetto la legittimità dell'estensione del tasso d'interesse stabilito al quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali, avuto riguardo all’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo.

3. Con decreto di data 18 settembre 2023, la Prima Presidente ha assegnato le due questioni alle Sezioni Unite per l’enunciazione del principio di diritto. Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria scritta, concludendo nel senso che il rinvio agli interessi legali contenuto nell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. è da intendere all’art.1284 cod. civ. nella sua interezza, e dunque anche al quarto comma. E’ stata depositata memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Le questioni di diritto, assegnate a queste Sezioni Unite a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal giudice del merito ai sensi dell’art. 363 bis cod. proc. civ., sono le seguenti: se gli interessi nella misura legale, contemplati dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., spettino, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sulla base del saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. e se tale disposizione trovi applicazione anche nel caso di obbligazione derivante da responsabilità extracontrattuale.

Si tratta di questioni poste sulla base di titolo esecutivo giudiziale che reca l’indicazione «oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo».A seguito della sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 di queste Sezioni Unite, resa con riferimento ad altro parallelo rinvio pregiudiziale, è venuta meno la condizione di ammissibilità del rinvio costituita dalla necessità della questione di diritto per la definizione anche parziale del giudizio (art. 363 bis, comma 1, n. 1 cod. proc. civ.), condizione che deve concorrere, con le altre condizioni previste, ai fini dell’ammissibilità del rinvio.

La sentenza citata ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284, la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio. Qualsiasi possa essere il decisum sulla questione, il riferimento agli interessi nel caso di specie va inteso nei limiti del citato primo comma, in forza del richiamato principio di diritto.

Trattasi di inammissibilità sopravvenuta al decreto presidenziale di assegnazione del rinvio pregiudiziale a queste Sezioni Unite.

2. Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Parma, anche per la regolamentazione delle spese per l’attività difensiva svolta nella presente sede. P. Q. M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis cod. proc. civ, disposto dal Tribunale di Parma con ordinanza di data 3 agosto 2023. Spese al merito. D