Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing AFM S.A.S., had not responded to the proposal communicated on March 28, 2024, while the opposing parties argued that silence constituted a waiver of the right to contest. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 883-2024R.G., relativo al ricorsoproposto da: DI GAETANO Michele,in proprio e in qualità di legale rappresentante della AFM S.A.S. di DI GAETANO MICHELE, rappresentatoe difeso dall’Avvocato Luca Spaltro; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE,rappresentata e difesa dall’Avvocato Umberto Garofoli; REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisa Caprio; MANCINI Carlo, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Antonetti; - controricorrent i – nonché contro SPAZIANI TESTA Pierpaolo; - intimato – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 6263 /2023, pubblicata il 27 giugno2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 28 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente , in euro 2.200 , di cui euro 2.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,