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Decreto — n. 12738/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12738/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing AFM S.A.S., had not responded to the proposal communicated on March 28, 2024, while the opposing parties argued that silence constituted a waiver of the right to contest. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed renunciation extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
6263 /2023, pubblicata il 27 giugno2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
6263 /2023, pubblicata il 27 giugno2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 883-2024R.G., relativo al ricorsoproposto da: DI GAETANO Michele,in proprio e in qualità di legale rappresentante della AFM S.A.S. di DI GAETANO MICHELE, rappresentatoe difeso dall’Avvocato Luca Spaltro; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE,rappresentata e difesa dall’Avvocato Umberto Garofoli; REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisa Caprio; MANCINI Carlo, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Antonetti; - controricorrent i – nonché contro SPAZIANI TESTA Pierpaolo; - intimato – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 6263 /2023, pubblicata il 27 giugno2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 28 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente , in euro 2.200 , di cui euro 2.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,