Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Edil Costruzioni, challenged a Consiglio di Stato judgment against the Ministry of Economy and Maiora S.r.l., but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of receiving a proposal for early settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 432-2024R.G., relativo al ricorsoproposto da: EDIL COSTRUZIONI L3 LIONETTI GABRIELE DI BORGIA M. C. , rappresentatae difesa d all’Avvocato Francesco Nanula ; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrent i – nonché contro MAIORA S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4875/2023, pubblicatail 16 maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 28 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,