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Decreto — n. 12734/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 12734/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Edil Costruzioni, challenged a Consiglio di Stato judgment against the Ministry of Economy and Maiora S.r.l., but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of receiving a proposal for early settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal silence as renunciation extinction of proceedings cassation appeal dismissal statutory time limit legal costs allocation procedural default apprezzamento anticipato delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
4875/2023, pubblicatail 16 maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
4875/2023, pubblicatail 16 maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 432-2024R.G., relativo al ricorsoproposto da: EDIL COSTRUZIONI L3 LIONETTI GABRIELE DI BORGIA M. C. , rappresentatae difesa d all’Avvocato Francesco Nanula ; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrent i – nonché contro MAIORA S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4875/2023, pubblicatail 16 maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 28 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,