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Decreto — n. 12729/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 12729/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, a cooperative society, did not request a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed withdrawal of appeal extinction of proceedings statutory time limits cassation appeal dismissal rinvio del dibattimento proposta di giudizio procedimento pregiudiziale d'urgenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
9122 /2023, pubblicata il 2 0 ottobre2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
9122 /2023, pubblicata il 2 0 ottobre2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3205-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: PROGETTO A SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI con la mandante SPAZIO IREOS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e con la mandante ASSOCIAZIONE COMUNICO A.P.S., rappresentatae difesa dall’Avvocato Enrico Di Ienno; - ricorrente - contro COMUNE DI LIVORNO,rappresentato e difeso dall’Avvocato Lucia Macchia; F.A.S.T. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R.L.

ONLUS e SIRENA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. ETS – e SOCIETA’ COOPERATIVA VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R.L. –ONLUS, rappresentate e difes e dall’Avvocato Fausto Corti ; - controricorrent i – nonché contro SIRENA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE –E.T.S.; - intimat a – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 9122 /2023, pubblicata il 2 0 ottobre2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 27 marzo 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente o ciascun gruppo controricorrente,in euro 6.200, di cui euro 6.000per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.