Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Sicilian Regional Administrative Council's judgment extinguished. The appellants, Tufanio and Listi, failed to request a decision on their appeal after the opposing party proposed an early settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the forty-day period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 394-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: TUFANIO Giuseppe e LISTI’ Serafina, rappresentati e difesi dall’avvocato Benedetto Palazzo; –ricorrenti- contro COMUNEdi CORLEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Marolda; –controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 338 del 2023, pubblicata il 18 maggio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso proposto da Giuseppe Tufanio e Serafina Listì ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente l’8 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del proprio ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di Corleone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700, di cui euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Roma, lì 7maggio 202