Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Goldgasse S.N.C., challenged a lower court decision against the Comune di Caldaro, while the opposing party argued that the silence constituted a waiver of the right to continue the proceedings. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such inaction legally renounces the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3098-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: GOLDGASSE S.N.C.DI LEANDER MORANDELL CO., MORANDELL Meinrade MORANDELL Helga , rappresentati e difesi da gli Avvocat i Massimo Colarizi e Lorenzo Coleine; - ricorrenti - contro COMUNE DI CALDARO, rappresentato e difeso dagli Avvocat i Alexander Bauer e Andrea Manzi; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 10195 del 2023, pubblicata il 28 novembre2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti ricorrent i il 1 5 marzo 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 7m