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Decreto — n. 10797/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 10797/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, representing the Ministry of Justice, argued for the dismissal of the appeal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to continue the proceedings, resulting in the automatic extinction of the case and the imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver, leading to the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings waiver by silence cassation appeal dismissal statutory time limits procedural waiver court costs allocation censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
84 del 2023, pubblicata il 10 maggio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
84 del 2023, pubblicata il 10 maggio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25358-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: AMORUSO Carmelo, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Agozzino; - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte dei conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 84 del 2023, pubblicata il 10 maggio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro per 1.200 compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì22