Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, representing the Ministry of Justice, argued for the dismissal of the appeal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to continue the proceedings, resulting in the automatic extinction of the case and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver, leading to the automatic extinction of the cassation proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25358-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: AMORUSO Carmelo, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Agozzino; - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte dei conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 84 del 2023, pubblicata il 10 maggio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro per 1.200 compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì22