Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, SIAP+MICROS S.P.A., challenged a Council of State decision regarding an environmental agency, but remained silent after the proposal was communicated on March 7, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25603-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: SIAP+MICROS S.P.A., rappresentatae difesa dagli Avv.ti Romano Rotelli e Stefano Ferla; - r icorrent e - contro CAE S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Fraccastoro, Domenico Menorello e Alice Volino; - controricorrente – e nei confronti di A.R.P.A.V. – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8888 del 2023, pubblicata l’11 ottobre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del proprio ricorso ; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., ilricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannoliquidate come in dispositivoe distratte in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%e agli accessori di legge. Distrae le spese in favore dei difensori antistatari della parte controricorrente. Roma,