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Decreto — n. 10706/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days of early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 10706/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision on the early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, AON S.P.A., had proposed an early definition of the case under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, but remained silent for the required duration. Consequently, the Court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs allocation ricorso straordinario per nullità domanda di rigetto dell'opposizione nullità del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
ai sensi dell’art. 380 - bis cod.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380 - bis cod. proc. civ
ai sensi dell’art. 380 - bis cod.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25468-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: AON S.P.A. – INSURANCE REINSURANCE BROKERS, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento con ITAL BROKERS S.P.A., rappresentat a e difesa dagli Avvocati Gianfranco D’Angelo e Saverio Sticchi Damiani; - r icorrent e - contro MAG S.P.A., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con la mandante Adriateca s.r.l. , rappresentat a e difesadagli Avvocati Filippo Arena, Luigi Quinto e Pietro Quinto; - controricorrent e – e nei confronti di AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, AZIENDA SANITARIA LOCALE FOGGIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI, AOU POLICLINICO DI BARI; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 9717 del 202 3 , pubblicata il 13novembre 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso proposto da A on s.p.a. ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 29 febbraio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta propost a senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del propri o ricors o ; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., ilricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannoliquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Mag s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Roma, l