Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by multiple parties, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on February 20, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision on a cassation appeal within forty days of receiving a proposal for early settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 18926-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: COCCA Francesco Paolo, DI TROCCHIO Gianpiero, GRANELLO Roberta, GUERRA Paola, FARRIS Maurizio, PACELLI Vincenzo, PANARITI Massimiliano, PORRONI Giorgio Augusto, SANTESE Antonio, VERDONE Roberto, GABANELLA Cinzia, rappresentati e difesi dall’Avvocato Domenico Laratta; - ricorrent i - contro MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO, AGENZIA DEL DEMANIO rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano n. 92 del 2023, pubblicata in data 3 luglio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 20febbraio 2024 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solidoal pagamento, in favore della part e controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,