Ordinanza Interlocutoria — n. 7250/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14247-2023 proposto da: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - NASTRI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente successivo - contro MACRI’ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato LUISA TALDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELE MORETTI; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL’ORDINE – ELEZIONI R.G.N.14247/2023 Cron.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 36 legge n. 247/2012, art. 158 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 48 Cost, art. 15 legge n. 113/2017, art. 157 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 7250/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Detta Commissione, in particolare, non solo aveva effettuato nuova e preclusa verifica dell’eleggibilità dei candidati eletti, ma lo aveva fatto finanche rivalutando le posizioni di altri candidati precedentemente ammessi alla competizione elettorale con il verbale del 23 gennaio 2023, in assenza di circostanze sopravvenute. Inoltre, la Commissione aveva assunto le deliberazioni relative al reclamante attribuendo illegittimamente valore doppio al voto del Presidente a fronte ad una votazione terminata in parità. La Commissione era incorsa, altresì, nell’ulteriore violazione di legge denunciata dai reclamanti, là dove li aveva ritenuto ineleggibili ai sensi dell’art. 13, co. 3 e 4, L. n. 113/2017.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14247-2023 proposto da: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - NASTRI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente successivo - contro MACRI’ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato LUISA TALDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELE MORETTI; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL’ORDINE – ELEZIONI R.G.N.14247/2023 Cron.
Rep. Ud.12/12/2023 CC MARIA CASIELLO, GIOVANNI ALBANO, LUIGIA BRUNETTI E DANIELE SACCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA CASIELLO; -controricorrenti e ricorrenti incidentale - DONVITO PAOLA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato LOREDANA RUSCIGNO; THIERY NESTORE, ADRIANO DE FRANCO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato LUISA TALDONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDELE MORETTI;
DI MAGGIO VINCENZO, ORLANDO ROSARIO POMPEO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE D’ELIA; COMEGNA SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA RUSCIGNO; -controricorrenti - nonché contro GIGLIOLA GIOVANNI, D’ERRICO FRANCESCO, TODARO FABRIZIO, ALTAMURA EMANUELE, FISCHIETTI FRANCESCA, COMMISSIONE ELETTORALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, ALBANESE EGIDIO, DI PONZIO RAFFAELE, SEMERARO ANTONELLA, DI STEFANO STEFANIA, RAFFO CARLO, BARCARIOL GABRIELLA, COLETTA ELEONORA, MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO, MONTEFORTE VINCENZO, CONTE SILVIA, FANELLI ANGELO, PERRONE PAOLA, CANTORO STEFANIA, LA GROTTA MARCO, PERCOLLA MATILDE, VERRE GIUSEPPE, LAGHEZZA ANTONIO, D’ALFONSO PIETRO, MONACO GIOVANNI, VALENTE GIUSEPPE, GALATONE MARIA GIOVANNA, TERRUSI MARIA, MORELLI PIER LUIGI, PETROSILLO DESIREE, SIMEONE GIUSEPPE, MURIANNI FRANCESCO, RUGGERO PIERANTONIO, BASILE NICOLA, DE FRANCO ADRIANO, URSOLEO GIOVANNA, DI FONZO SALVATORE, GALLUZZO GIANLUCA, PONTRELLI GIOVANNI, SALLUSTIO FRANCESCO, SPADARO LUIGI, CAZZATO STEFANIA, LATTARULO ANGELO, D’ARCANGELO MARIA, SUMA ROCCO, ERROI NICOLETTA, LIUZZI GIOVANNA, FESTA FRANCESCO ANTONIO; -intimati - avverso la sentenza n. 114/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 01/06/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere CATERINA MAROTTA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE 1. Con reclamo ex art. 36 legge n. 247/2012 l ’ avv. Giuseppe Macrì ha impugnato il verbale del 28 gennaio 2023 di proclamazione degli eletti per la consiliatura dell’Ordine degli Avvocati di Taranto 2023/2026 con il quale si è contestualmente deliberata l’ineleggibilità, oltre che del reclamante, anche degli avv.ti Nestore Thiery e Adriano De Franco e degli avv.ti Vincenzo Di Maggio, Sebastiano Comegna, Rosario Pompeo Orlando, Paola Antonia Donvito e sono stati dichiarati eletti, per scorrimento della graduatoria elettorale, i candidati avv.ti Silvia Conte, Giovanni Albano, Angelo Fanelli, Paola Perrone, Daniele Sacco e Luigia Brunetti.
In particolare, nella seduta del 23 gennaio 2023 la Commissione elettorale aveva deliberato l’incandidabilità degli avv.ti Vincenzo Di Maggio, Sebastiano Comegna, Rosario Pompeo Orlando, Paola Antonia Donvito, ai sensi dell’art. 3, co. 3, terzo periodo, della legge n. 113/2017 per non essere trascorso per i predetti un numero di anni uguale agli anni nei quali si era svolto il loro precedente mandato. Nella seduta del 28 gennaio 2023 la Commissione elettorale, dopo aver sottoposto a votazione la questione relativa alla possibilità di pronunciarsi sulla eleggibilità tanto dei candidati già ritenuti candidabili quanto di quelli ritenuti incandidabili (e riammessi - come era avvenuto per gli avv.ti Di Maggio, Comegna, Orlando, Donvito - a seguito dei decreti inaudita altera parte della Presidente del Consiglio nazionale forensedel 24 gennaio 2023, poi confermati con ordinanza collegiale, previa fissazione della comparizione delle parti per l’udienza del 27 gennaio 2023) ed essersi espressa, con il voto prevalente del Presidente, a favore di tale possibilità, aveva confermato le incandidabilità di cui al verbale del 23 gennaio 2023 e deliberato l’ineleggibilità dei suddetti avv.ti Di Maggio, Comegna, Orlando e Donvito nonché deliberato l’ineleggibilità degli avv.ti Giuseppe Macrì, Adriano De Franco e Nestore Thiery ai sensi dell’art. 3, co. 3, terzo periodo, della legge n. 113/2017.
Nel giudizio instaurato dal Macrì dinanzi al C.N.F. si costituivano gli avv.ti Albano, Sacco e Brunetti, consiglieri eletti, chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo, a loro volta, reclamo incidentale condizionato. Si costituiva anche l’avv. Fabrizio Nastri, nella qualità di componente della Commissione elettorale e in quella di iscritto all’Ordine degli Avvocati di Taranto, chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo, a sua volta, reclamo incidentale condizionato, inteso alla declaratoria di ineleggibilità del reclamante. Si costituiva anche l’Ordine degli Avvocati di Taranto, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del reclamo.
Si costituivano, altresì, gli avv.ti Giovanni Cigliola, Maria Casiello, Francesco D’Errico, Fabrizio Todaro, Emanuele Altamura e Francesca Fischetti, quali consiglieri eletti, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e/o il rigetto del reclamo e spiegando altresì reclamo incidentale condizionato all’annullamento dell’atto gravato. In particolare, il reclamante avv. Giuseppe Macrì (odierno controricorrente- ricorrente incidentale) deduceva che la Commissione elettorale non si era limitata a prendere atto degli eletti “che hanno riportato il maggior numero di voti” e a procedere alla loro immediata proclamazione, ma si era riunita in seduta onde procedere, nuovamente, alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, L. n. 113/2017 da parte degli eletti.
Al termine di tale riunione, la Commissione Elettorale aveva dichiarato ineleggibili, oltre al reclamante, gli avv.ti Nestore Thiery e Adriano De Franco “ai sensi del secondo periodo del comma 3, art, 3 per aver, precedentemente a questo mandato, svolto due mandati consecutivi all’interno del Consiglio dell’Ordine ancorchè parziali”. Nello specifico, l’avv. Macrì evidenziava che, dopo l’ammissione delle candidature e lo svolgimento delle operazioni di voto, alla Commissione e al Presidente è attribuita la sola funzione di certificazione dei risultati, consistente, per un verso, nella predisposizione della graduatoria con l’indicazione dei candidati dei voti riportati da ciascuno e, per altro verso, nella successiva proclamazione degli eletti secondo l’ordine decrescente dato dalla graduatoria formata.
Sosteneva, quindi, l’illegittimità della declaratoria di ineleggibilità emessa a suo carico, siccome intervenuta quando era ormai esaurita la fase dell’ammissione ed ancor più considerato che la sua candidatura era stata già ammessa a partecipare alla competizione, superando il vaglio della Commissione Elettorale. Denunciava, inoltre, il conflitto di interessi in cui si sarebbero venuti a trovare alcuni dei componenti della Commissione elettorale (nello specifico, degli avvocati: (i) Antonvito Altamura, Presidente della commissione elettorale in considerazione della candidatura dell’avv.
Altamura Emanuele, fratello e socio di capitali con lui dello Studio legale “Altamura S.r.l.”; (ii) Alfonso Favatà, in ragione della candidatura dell’avv. Nestore Thiery, socio e amministratore con lui nell’Organismo di mediazione denominato “Camera di Conciliazione Italiana”; (iii) Fabrizio Nastri, stante la candidatura dell’avv. Maria Casiello, socia con lui della società cooperativa Libravvocati, nonché collega di studio e convivente dello stesso. Evidenziava, infine, di essere entrato a far parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, nell’ambito della consiliatura 2015/2018: dal 21 settembre 2018 per scorrimento della graduatoria elettorale a seguito delle dimissioni di un Consigliere rimanendo in carica fino alla scadenza della Consiliatura prorogata ex lege al 2019 (proclamazione successiva consiliatura maggio 2019) e di essere stato eletto per la consiliatura 2019/2022.
Deduceva, perciò, l’illegittimità della determinazione della Commissione che aveva ritenuto svolti per intero due mandati quando quello relativo al quadriennio 2015-2018 non era stato svolto per intero.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza qui impugnata, disattendeva preliminarmente le eccezioni di difetto di potestas iudicandi (svolgendo il C.N.F. funzioni di giudice speciale e, dunque, esclusivo per le materie di cui all’art. 36 L. n. 247/2012) e di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio e comunicazione delle date di udienza alla Commissione elettorale e ai singoli membri della stessa (ritenendo che né l’una né gli altri avessero legittimazione passiva nel presente giudizio). Sempre in via preliminare accoglieva l’eccezione relativa alla propria legittimazione passiva sollevata dall’avv.
Alfonso Favatà di cui si disponeva l’estromissione (evidenziando che l’oggetto del giudizio non riguardava la responsabilità dei componenti della Commissione elettorale, questione sulla quale, oltretutto, il C.N.F. sarebbe stato privo di giurisdizione), mentre riteneva che rimanesse ferma quella dell’avv. Fabrizio Nastri nella sua qualità di iscritto all’Ordine circondariale che aveva spiegato reclamo incidentale. Nel merito esaminava innanzitutto la questione della denunciata violazione da parte della Commissione elettorale dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi in relazione alla posizione di tre dei componenti della Commissione che, ad avviso del reclamante, versavano in situazione di manifesto conflitto di interesse, essendo soci, parenti e/o conviventi di candidati.
Respingeva, al riguardo, le eccezioni dei controinteressati sia quanto alla dedotta inapplicabilità dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 all’operato della Commissione elettorale sia quanto alla mancata previa impugnazione della deliberazione di designazione della Commissione medesima. Riteneva che l’art. 6-bis fosse applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo, indipendentemente dalla qualità di pubblico dipendente dell’agente e si aggiungesse alle diverse incompatibilità speciali previste dall’ordinamento forenseelettorale. Evidenziava che la dichiarazione dell’esistenza di un conflitto, anche solo potenziale, e la conseguente astensione imposta dall’art. 6-bis della L. n. 241/1990, andava effettuata dai componenti della Commissione con riferimento alle posizioni da scrutinare, con la conseguenza che la violazione della previsione normativa costituiva vizio procedimentale destinato a riflettersi sull’atto conclusivo del procedimento elettorale denunciabile in via autonoma, radicandosi l’interesse al ricorso con l’adozione del provvedimento lesivo della sfera giuridica della parte coinvolta nell’esercizio del pubblico potere.
Considerava fondata la censura del reclamante con riguardo alla situazione di incompatibilità di interessi prima di tutto potenziale, che sostanzia il conflitto, con riferimento alla posizione di alcuni Componenti della Commissione (avv. Antonvito Altamura, avv. Alfonso Favatà, avv. Fabrizio Nastri) i quali avevano l’obbligo di segnalare la situazione di conflitto e di astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei provvedimenti poi reclamati. Riteneva, poi, che la Commissione elettorale fosse incorsa in violazione di legge ed eccesso di potere là dove aveva esercitato poteri valutativi in sede di verifica dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti esorbitanti da quelli previsti dalla legge.
Detta Commissione, in particolare, non solo aveva effettuato nuova e preclusa verifica dell’eleggibilità dei candidati eletti, ma lo aveva fatto finanche rivalutando le posizioni di altri candidati precedentemente ammessi alla competizione elettorale con il verbale del 23 gennaio 2023, in assenza di circostanze sopravvenute. Inoltre, la Commissione aveva assunto le deliberazioni relative al reclamante attribuendo illegittimamente valore doppio al voto del Presidente a fronte ad una votazione terminata in parità. La Commissione era incorsa, altresì, nell’ulteriore violazione di legge denunciata dai reclamanti, là dove li aveva ritenuto ineleggibili ai sensi dell’art. 13, co. 3 e 4, L. n. 113/2017.
Richiamava la sentenza della Corte cost. n. 173/2019 che aveva considerato ragionevole la compressione del diritto all’elettorato attivo e passivo degli iscritti ad un ente associativo nel senso di impedire la candidatura esclusivamente per il terzo mandato consecutivo, consentendola una volta decorsa una tornata elettorale dopo l’espletamento del secondo mandato; o comunque, rendendo possibile il terzo mandato ove uno dei due precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni ed anche le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 8566/2021, avevano adottato una interpretazione del mandato consiliare rilevante ai fini delle suddette disposizioni di legge in chiave «oggettiva», ovvero ancorato alla durata della consiliatura nel suo complesso e non già alle vicende a) del singolo Consiglio – più o meno solerte nell ’ indizione delle elezioni – ovvero b ) del singolo Consigliere, considerando irrilevanti le dimissioni volontarie.
Nel caso di specie, era evidente – né la circostanza era stata contestata da alcuno dei controinteressati – che l ’ avv. Macrì non avesse svolto nell ’ ambito della consiliatura 2015/2018 un mandato superiore al biennio. Di conseguenza tale mandato non rilevava ai fini del divieto di eleggibilità previsto dall’art. 13 L. n. 113/2017. Accoglieva, pertanto, il reclamo proposto dall’avv. Giuseppe Macrì ed annullava integralmenteper violazione di legge il verbale del 28 gennaio 2023 della stessa Commissione elettorale presso il C.O.A. di Taranto; disponeva, onerandone il C.O.A. in carica, la rinnovazione degli atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione delle candidature e disponeva altresì che la valutazione delle stesse fosse demandata a una Commissione in diversa composizione; disponeva, infine l’estromissione dal giudizio dell’avv.
Antonio Favatà evidenziando che l’oggetto del giudizio non riguardava la responsabilità dei componenti della Commissione elettorale, questione sulla quale, oltretutto, il C.N.F. sarebbe stato privo di giurisdizione.
3. Avverso tale pronuncia del C.N.F. hanno proposto formali e separate impugnazioni l’Ordine degli Avvocati di Taranto e l’avv. Fabrizio Nastri. Entrambi hanno chiesto la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata. Hanno proposto controricorso con ricorso incidentale gli avv.ti Maria Casiello, Giovanni Albano, Luigia Brunetti e Daniele Sacco e chiesto la previa sospensione della esecutorietà della sentenza n. 114/2023 e l’annullamento di quest’ultima. Ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale l’avv. Giuseppe Macrì. Hanno altresì resistito con separati controricorsi, gli avv.ti Sebastiano Comegna, Paola Antonia Donvito, Rosario Orlando, Vincenzo Di Maggio, Nestore Thiery e Adriano De Franco. Sono rimasi intimati la Commissione Elettorale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto e gli altri avvocati (consiglieri eletti) cui i ricorsi (principale, successivo e incidentale) sono stati notificati.
4. Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
5. Sono state depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. RICORSO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 1.1. Con il primo motivo, l’Ordine denuncia la violazionedell ’ art. 307, co. 3 e 4, cod. proc. civ. - Estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio - Violazione dell ’ art.102 c od. p roc. c iv. - Nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio. In particolare, il ricorrente sostiene che il reclamante (avv. Macrì) avrebbe dovuto notificare il reclamo e i relativi atti a tutti i candidati ai fini della integrazione del contraddittorio. 1.2.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 34, co. 1, ult. cpv. L. n. 247/2012 e conseguente violazione dell’art. 158 cod. proc. civ. - Difetto di potestas judicandi. Sostiene che nella nozione di “affari correnti” rientrino solo gli atti dovuti e comunque privi di significativi margini di discrezionalità, e che, pertanto, nel caso di specie il C.N.F. non avrebbe potuto celebrare udienza di discussione in tema di reclamo elettorale, essendo un’attività caratterizzata da ampia discrezionalità. Vi sarebbe cioè una nullità della sentenza per difetto di potestas judicandiin capo ai componenti del Collegio giudicante, che sarebbero decaduti dalla carica il 31.12.2022 e da ogni funzione il 24.02.2023, a seguito della proclamazione dei nuovi consiglieri eletti. 1.3.
Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver il C.N.F. deciso extra petitae/o ultra petita, annullando integralmente il procedimento elettorale, pur in mancanza di specifica domanda ed anzi in presenza di domande in antitesi con la pronuncia impugnata. Sostiene che la domanda del reclamante era volta ad ottenere l’annullamento del verbale del 28 gennaio 2023 di ineleggibilità e la proclamazione del reclamante e degli altri candidati dichiarati ineleggibili e che, pertanto, il C.N.F. abbia violato il principio del chiesto e del pronunciato annullando integralmente il verbale di nomina dei componenti; inoltre, l’illegittimità della decisione impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe evidente per la violazione del favor voti, di cui all’art. 48 Cost. 1.4.
Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 159 cod. proc. c iv. e dell ’ art. 1367 c od. c iv. - Violazione del principio di conservazione degli atti e conseguente violazione dell’art. 48 Costituzione. Parte ricorrente s ostiene che, in forza dell ’ art. 159, co. 2, cod. proc. civ., l’ipotesi di nullità parziale, espressamente invocata dal reclamante, non poteva colpire le altre parti dell’atto che erano del tutto indipendenti, quali la valutazione di candidabilità di tutti gli altri candidati e la proclamazione degli altri candidati eletti.
Assume esservi stata l’intervenuta acquiescenza sulle operazioni elettorali, con conseguente violazione delle disposizioni sopra richiamate e la definitività della parte del verbale non impugnata - e quindi anche del risultato elettorale derivante dai voti attribuiti ad ogni candidato -. 1.5. Con il quinto motivo denuncia l’error in judicando consistente nella violazione, illogica, contraddittoria e falsa applicazione degli artt. 9, co. 5, e 15 L. n. 113/2017, in riferimento ai poteri della Commissione Elettorale nell’ambito del procedimento elettorale degli Ordini Forensi.
Sostiene che la sentenza impugnata sia illogica perché nega la possibilità della Commissione di alcun potere decisionale in ordine alla verifica di eleggibilità dopo la votazione ponendosi, così, in contrasto con l’affermazione circa le modalità di assunzione della decisione e il contenuto delle decisioni assunte, che presuppongono un potere decisionale. Secondo il ricorrente la decisione impugnata è abnorme laddove fa discendere da una nullità relativa (vizio del conflitto di interessi) una conseguenza maggiore e non richiesta. Inoltre, troverebbe applicazione l’art. 15 legge n. 113/2017 nella portata prevista, implicitamente, da Cass., Sez.
U., n. 8566/2021, ammettendo un potere decisionale della Commissione elettorale sia in tema di candidabilità sia in tema di eleggibilità. 1.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione:
a) dell’art. 6-bis, L. n. 241/1990 e dell’art. 7, d.P.R. n. 62/2013 in riferimento al conflitto di interessi dei componenti della Commissione Elettorale. Insussistenza del conflitto di interessi;
b) dell’art. 157 cod. proc. civ.;
c) dell’art. 669-octies, co. 6, cod. proc. civ. in merito alla esistenza di un giudicato cautelare relativo alla insussistenza e irrilevanza del preteso conflitto;
d) dell’art. 9, L. n. 113/2017 in merito alla prevalenza del voto del Presidente della Commissione, in caso di parità di voti. Assume la non applicabilità, nella fattispecie, sia dell’art. 6-bis L. n. 241/1990 sia dell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n.
62. Rileva, altresì, che sia stato erroneamente delineato il perimetro della sussistenza del conflitto di interessi. Deduce che, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ., la nullità (delle decisioni della Commissione che hanno portato all’annullamento del procedimento elettorale per la presenza, in Commissione, di componenti in potenziale conflitto di interessi) non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, cioè dal resistente che, mediante l’impugnazione ex art. 700 cod. proc. civ. della originaria composizione della Commissione (priva di quei commissari in potenziale conflitto di interessi), ha determinato la composizione per sorteggio ed evidenzia che su tale rilievo, espressamente sollevato in primo grado, il C.N.F. ha del tutto omesso di pronunciarsi.
Aggiunge che il C.N.F., invece di escludere dalla Commissione 3 membri in (preteso) conflitto di interessi, prima del voto, ha pronunciato la nullità delle intere operazioni elettorali, eliminando dalla futura commissione tutti i componenti (in conflitto e anche no) dopo il completamento delle operazioni elettorali, peraltro demandando al “C.O.A. in carica” - ma se le operazioni di voto sono state annullate non si comprende quale possa essere il “C.O.A. in carica”- di rinominare la Commissione e rifare le votazioni. Infine, censura la sentenza del C.N.F. per avere ritenuto illegittimo il comportamento della Commissione lì dove la stessa aveva deliberato (a larga maggioranza) che, in caso di parità di voti, prevalesse la decisione per la quale aveva votato il Presidente della Commissione, così auto regolamentando, in mancanza di norma specifica, l’ipotesi di parità delle votazioni.
2. RICORSO DELL’AVV. FABRIZIO NASTRI 2.1. Con i primi sei motivi di ricorso, sovrapponibili a quelli dell’Ordine degli Avvocati, il ricorrente (già membro della Commissione elettorale, considerata ferma la sua posizione di iscritto all’Ordine di Taranto da parte C.N.F.), formula gli stessi rilievi sopra sintetizzati (motivi dal primo al sesto del ricorso dell’Ordine). 2.2. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo, L. n. 113/2017 e dell’art. 12 delle preleggi.
Censura la sentenza del C.N.F. per avere quest’ultimo sancito la eleggibilità del resistente Macrì.Sostiene che la nozione di mandato di cui all’art. 3, co. 4, cit. deve essere intesa in senso oggettivo, non potendo rilevare una lettura soggettiva dello stesso, come sarebbe nel caso di minore durata del mandato per dimissioni anticipate o di subentro per scorrimento. Evidenzia cha abbia errato il C.N.F. nella interpretazione della norma apertamente dissentendo dal principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8566/2021 che ha espressamente affermato che può considerarsi l’eccezione prevista dall’art. 3, co. 4 suddetto solo allorquando uno dei due mandati svolti è durato meno di due anni, per motivi oggettivi, cioè per causa di legge (scioglimento, decadenza, commissariamento) e non già quando la minore durata di uno o entrambi i mandati sia dovuta a motivi soggettivi (dimissioni anticipate, subentro per scorrimento). 2.3.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, co. 2, R.D. n. 37/34 e dell’art. 50, co. 3, R.D.L. n. 1578/33. Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il reclamo incidentale proposto da esso avv. Nastri. Sostiene che il C.N.F. non abbia compreso la domanda proposta con il reclamo incidentale condizionato ed assume che se il C.N.F. avesse accolto l’unica ed effettiva domanda proposta dal resistente, di annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui aveva dichiarato la sua ineleggibilità, per mancanza di potere decisionale della Commissione o per la questione afferente al valore del voto del Presidente della Commissione, non vi sarebbe stata pronuncia sul merito della vicenda, cioè sulla effettiva sussistenza, in capo al resistente, di una causa di ineleggibilità.
Rileva che il reclamo incidentale, proposto, come detto, in modo condizionato, avrebbe dovuto portare il C.N.F. giudicante a decidere anche in merito alla sussistenza della causa di ineleggibilità, magari dichiarando la mancanza di potere della commissione, ma comunque dichiarando ineleggibile il resistente, valutando nel merito la sua posizione, in riferimento al reclamo incidentale.
3. RICORSO INCIDENTALE DEGLI AVV.TI MARIA CASIELLO, GIOVANNI ALBANO, LUIGIA BRUNETTI E DANIELE SACCO 3.1. I predetti avvocati formulano censure sovrapponibili al primo motivo del ricorso dell’Ordine degli Avvocati e di quello dell’avv. Nastri e chiedono di dichiarare l’estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio e l’annullamento della sentenza impugnata. 4.RICORSO INCIDENTALE DELL’AVV. GIUSEPPE MACRÌ 4.1. Il ricorso attiene alla parte della sentenza ove non è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva anche del ricorrente odierno, avv.
Fabrizio Nastri, costituitosi nella qualità di componente della Commissione elettorale di Taranto e quale iscritto all’Ordine circondariale. Assume in particolare il ricorrente incidentale che difetti la legittimazione del Nastri quale componente della Commissione in quanto quest’ultima è organo provvisorio e non ha rilevanza esterna; difetterebbe, altresì, la legittimazione passiva del predetto quale iscritto all’Ordine in quanto tale legittimazione spetta solo all’Ordine degli Avvocati e ai consiglieri eletti, non anche ad ogni iscritto all’Ordine cui spetta solo l’azione popolare forense, non sussistendo una posizione differenziata tale da qualificare l’interesse a resistere nel reclamo elettorale.
5. Vanno preliminarmente esaminate le istanze di sospensione proposte dai ricorrenti principali Ordine degli Avvocati di Taranto e avv. Fabrizio Nastri nonché dai ricorrenti incidentali avv.ti Maria Casiello, Giovanni Albano, Luigia Brunetti e Daniele Sacco.
6. Le istanze sono state proposte richiamando l’art. 373 cod. proc. civ. (Ordine degli Avvocati e avv.ti Casiello, Albano, Brunetti e Sacco) ovvero l’art. 36 della L. n. 247/2012 (avv.to Nastri). Il richiamo all’art. 373 cod. proc. civ. è invero improprio trattandosi di disposizione che prevede, al primo comma, che il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza e che, tuttavia, il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
La richiesta, quindi, deve essere formulata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione. Tuttavia, con riguardo alle pronunce del Consiglio Nazionale Forense, vi è la disposizione speciale di cui all’art. 36 della L. n. 247/2012 (norma relativa a tutte le pronunce del C.N.F., sia in materia disciplinare sia in materia elezioni dei Consigli dell’Ordine) che ai commi 6 e 7 prevede che gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del C.N.F. alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e che il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
7. Tanto precisato le istanze non possono essere accolte. Risulta dagli atti prodotti dal controricorrente Macrì, ritualmente depositati nel fascicolo telematico del presente procedimento con note di deposito del 24.11.2023 e dell’1.12.2023 (atti formati successivamente ai ricorsi, non contestati da alcuna delle parti) che con provvedimento del 9/10.10.2023, il Ministro della Giustizia, On. Dott. Carlo Nordio, ha disposto lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, nominando quale Commissario l’avv. Francesco Logrieco del Foro di Trani (provvedimento impugnato, tra gli altri, dagli avv.ti Casiello, Albano, Brunetti e Sacco, dinanzi al TAR di Lecce, nel giudizio iscritto al n. 01023/2023, con richiesta di sospensiva, respinta dal Presidente del Collegio).
Successivamente, in data 20/21/22 novembre 2023, sotto il controllo del nominato Commissario Logrieco si sono svolte le elezioni per i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, chiuse con la proclamazione degli eletti in data 22 novembre 2023, giusta verbale della Commissione elettorale in pari data. In data 27.11.2023, il C.O.A. di Taranto, nella sua nuova composizione, si è ritualmente insediato. La sequenza dei suddetti atti dimostra che l’evento pregiudizievole posto a fondamento del paventato pericolo si era già determinato prima della adunanza camerale di questo Collegio con la conseguenza che l’invocata tutela cautelare non potrebbe più svolgere alcuna funzione assicurativa (residuando per gli istanti la possibilità di agire per il ristoro di eventualidanni).
In ogni caso, premesso che il periculum in moranon può ritenersi insito nel provvedimento adottato dal C.N.F., è da escludere che le ragioni addotte dai ricorrenti integrino quel pregiudizio grave ed irreparabile in rapporto al beneficio di chi abbia tratto vantaggio dalla pronuncia qui impugnata.
8. Va, poi, rilevato che il quinto motivo del ricorso dell’Ordine degli Avvocati ed il corrispondente motivo del ricorso dell’avv. Nastri (oltre che, sotto opposto angolo visuale, le relative deduzioni difensive del controricorrente Macrì) pongono alla Corte la questione di diritto della possibilità per la Commissione elettorale, a fronte di ammissioni di candidature (con o senza riserva ovvero in ottemperanza ad un dictum cautelare del giudice speciale), di delibare definitivamente sulla eleggibilità all’esito dello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta. La questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Cass., Sez. U, n. 28945 del 2023; Cas