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Ordinanza Interlocutoria — n. 7058/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding candidate eligibility after election when prior mandate ended before candidacy.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7058/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal by Vetromile against the Consiglio Nazionale Forense's decision to declare Fatano and Fiorenza ineligible. Vetromile argued that the prior mandate of the opposing candidates had not lasted long enough to trigger disqualification under Law 113/2017. The Court rejected this, holding that the specific interpretation of the mandate's duration applies only when the prior term has fully concluded, not merely when the candidates re-candidated shortly after.

Regesto Legislator

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Art. 3, co. 3, L. n. 113/2017; Art. 12 delle Preleggi: The disqualification rule for repeated candidacy applies only when the previous mandate has fully concluded, not merely when the new candidacy follows a short interval.

Parole chiave

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repeated candidacy bar association election mandate duration disqualification rule Cassation appeal eleggibilità eliminazione dei candidati cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 3, co. 3, ultimo periodo della legge n. 113/2017
12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n.
Art. 12 delle Preleggi
113/2017 nonché dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Nello specifico, censura la decisione del primo Collegio laddove lo stesso ha ritenuto che, in attuazione dell’art.
art. 343 cod. proc. civ
37/34, dell’art. 343 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 8566 del 2021
Cass., Sez. U., n. 28945 del 2023
tra le varie, Cass., Sez. U., n. 28945 del 2023; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., n. 7011 del 2020
28945 del 2023; Cass., Sez. U., n. 7011 del 2020; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690
7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437
33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. 19115
14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. 19115).
Ordinanza interlocutoria di queste Sezioni unite n. 1113/2024
Va richiamata, sul punto, l’ordinanza interlocutoria di queste Sezioni unite n. 1113/2024 (deliberata in data 21 novembre 2023 e pubblicata in data 10 gennaio 2024) in materia analoga.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12357-2023 proposto da: VETROMILE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PUCILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO; -ricorrente - contro FIORENZA LUIGIA, FATANO RAFFAELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 11, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ANTONAZZO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE MACRI’ e CARLO PANZUTI; -controricorrenti - nonchè contro COMMISSIONE ELETTORALE ISTITUITA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE 2023-2026, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL’ORDINE - ELEZIONI R.G.N.12357/2023 Cron.

Rep . Ud.12/12/2023 CC ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, DE MAURO ANTONIO TOMMASO, VAGLIO CINZIA, LIMONGELLI SERGIO, QUARTA FEDERICA, VINCENTI SALVATORE, VERRI SILVIO, CORRADO SALVATORE, MARASCO ANNARITA, PERCHIAZZI RITA, PARENTE STEFANIZZI ALFONSO, CORVAGLIA ARCANGELO, STEFANIZZO TOMMASO, BUCCARELLA ANNA, PRIMICERI CRISTIAN, PALAMA’ EMANUELA, BELLISARIO GIOVANNI, DELL’ANNA MISURALE GIUSEPPE, FINA GIULIANO, RENNA GIUSI, ROTINO ORNELLA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 94/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 09/05/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere CATERINA MAROTTA; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 94 del 2023, depositata e pubblicata il 9.5.2023, il Consiglio Nazionale Forense accoglieva i reclami elettorali presentati dagli avv. Raffaele Fatano e Luigia Fiorenza, con i quali si impugnavano i verbali della Commissione elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce che li aveva dichiarati ineleggibili ed aveva disposto lo scorrimento della graduatoria degli eletti.

2. I suddetti avv.ti Fatano e Fiorenza avevano ricoperto la carica di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per due mandati consecutivi, l’ultimo dei quali era stato per la consiliatura 2015/2018, con scadenza al 31.12.2018, poi prorogata fino a maggio 2019. I medesimi erano stati nuovamente eletti per la consiliatura 2019/2022 in data 8 maggio 2019,salvo poi a rassegnare le dimissioni con atto del 18 luglio 2019; quindi, dopo appena 2 mesi dalla proclamazione. A fronte di ciò, con delibera del 24.7.2019, il C.O.A. di Lecce aveva integrato la composizione del Consiglio con il subentro dei primi sei non eletti.

Con atti del 12 gennaio 2023, gli avv. Fatano e Fiorenza avevano presentato la propria candidatura come componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per il quadriennio 2023/2026 e la Commissione Elettorale ne aveva disposto l’ammissione con riserva. Successivamente, la Commissione, pur certificando che i candidati Fiorenza e Fatano risultavano collocati ai posti 2 e 3 della graduatoria, ne aveva dichiarato l’ineleggibilità. La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che gli avvocati avevano svolto due mandati consecutivi, l’ultimo dei quali, relativo al quadriennio 2019- 2022, andava considerato per intero, poiché le dimissioni, seppur rassegnate dopo un periodo di consiliatura inferiore a due anni, non escludevano che fosse integrata la previsione dell’art. 3, co. 3, terza parte della L. n. 113/2017.

Avverso tale decisione gli avv.ti Fatano e Fiorenza ricorrevano innanzi al C.N.F. e l’avv. Giuseppina Vetromile presentava controricorso con ricorso incidentale.

3. Con l’indicata sentenza n. 94 del 2023, il C.N.F. annullava l’atto di proclamazione nella parte in cui dichiarava ineleggibili gli avvocati Raffaele Fatano e Luigia Fiorenza per il quadriennio 2023/2026 e disponeva, di conseguenza, la modifica della graduatoria degli eletti. Il C.N.F., in particolare, affermava la generale impossibilità di esercitare poteri valutativi in fase di proclamazione degli eletti e, a fortiori, nel caso in cui la Commissione elettorale, come nella vicenda in esame, si fosse già espressa in sede di ammissibilità delle candidature. Con delibera del 16.5.2023, il C.O.A. di Lecce dava esecuzione alla sentenza e dichiarava eletti gli odierni resistenti al posto degli avv.ti Ornella Rotino e Giuseppina Vetromile.

4. La sentenza in esame è stata impugnata dall’avv. Giuseppina Vetromile, con ricorso affidato a quattro distinti motivi.

5. Gli avv. Raffaele Fatano e Luigia Fiorenza hanno resistito con controricorso.

6. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

7. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-septiesdella L. 241/1990 nonché degli artt. 3, 8, 9 e 15 della L. n. 113/2017 nonché dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Nello specifico, censura la decisione del primo Collegio laddove lo stesso ha ritenuto che, in attuazione dell’art. 15 della L. n. 113/2017, la Commissione Elettorale, una volta assunti i candidati, non potesse più decidere sull’incandidabilità o ineleggibilità degli stessi, a nulla rilevando la specifica riserva operata dalla stessa, che di fatto rinviava ogni valutazione di merito ad un momento successivo alle operazioni di voto.

Invero, l’avvocata argomenta la legittimità dell’agire della Commissione ritenendo che l’art. 9, co. 3, della L. n. 113/17 attribuisce espressamente alla Commissione elettorale la verifica delle condizioni di eleggibilità, ma non prevede termini e decadenze, ben potendosi la stessa riservare tale controllo ad un momento successivo all’ammissione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 113/2017, nonché dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, richiamando altri precedenti decisioni del C.N.F. (in particolare la decisione n. 9 del 2022), non computabile il breve mandato (di circa due mesi) svolto dai consiglieri Fatano e Fiorenza ai fini della ricandidatura e dell’applicazione del divieto previsto dall’art.

3. In particolare, il collegio, in violazione delle citate norme, ha affermato che, nell’ipotesi di dimissioni volontarie intervenute prima del decorso del biennio rilevante, ai sensi dell’art. 3, co. 4, della legge n. 113/2017, ai fini del divieto di ulteriore candidatura, non trovasse applicazione la concezione del mandato in senso oggettivo (affermata, invece, da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 8566 del 2021), la quale avrebbe comportato l’ineleggibilità degli avv.ti Fatano e Fiorenza.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, co. 3, ultimo periodo della legge n. 113/2017, nonché dell’art. 12 delle preleggi, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume che la sentenza gravata ha violato le norme in epigrafe nella parte in cui ha affermato che le funzioni di consigliere svolte dagli odierni resistenti nel corso della consiliatura 2019/2022 non si sono protratte per un tempo superiore al biennio e che oltretutto la “ricandidatura” è intervenuta ben oltre il tempo in cui è stato svolto in concreto il precedente mandato.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 L. n. 247/2012 e 59 e ss. R.D. n. 37/34, dell’art. 343 cod. proc. civ. nonché dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente censura la decisione del C.N.F. nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da lei proposto, volto a far accertare e dichiarare gli avvocati Fatano Raffaele e Luigina Fiorenza incandidabili e, comunque, ineleggibili per il quadriennio 2023-2026 ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 113/2017.

5. Infine, la ricorrente presenta un’istanza di sospensione alla luce del grave periculum in mora della ricorrente, la quale, pur legittimamente eletta, nelle more del giudizio, in virtù di una sentenza illegittima, sarebbe ingiustamente privata della possibilità di svolgere il suo mandato come consigliera di maggioranza in un C.O.A. all’interno del quale ricopriva anche cariche istituzionali come coordinatrice di commissioni.

6. Va preliminarmente respinta l’istanza di sospensione proposta dalla ricorrente. Premesso che il periculum in mora non può ritenersi insito nel provvedimento adottato dal C.N.F., è da escludere che le ragioni addotte dalla ricorrente integrino quel pregiudizio grave ed irreparabile in rapporto al beneficio di chi abbia tratto vantaggio dalla pronuncia qui impugnata.

7. Va, poi, rilevato che il primo motivo di ricorso pone alla Corte la questione di diritto della ammissibilità della candidatura con riserva e della possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all’esito dello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta. La questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Cass., Sez. U., n. 28945 del 2023; Cass., Sez. U., n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. 19115). Va richiamata, sul punto, l’ordinanza interlocutoria di queste Sezioni unite n. 1113/2024 (deliberata in data 21 novembre 2023 e pubblicata in data 10 gennaio 2024) in materia analoga.