Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata on jurisdictional issue regarding internal competition progression.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because a final judgment on jurisdiction already existed regarding the nature of the internal competition. The applicant challenged the Council of State's decision, arguing the competition was a vertical progression rather than horizontal, but failed to address the prior ruling on the specific procedural defect. The Court held that since one ground for the lower court's decision became final, the remaining arguments lost their legal interest and could not lead to cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a final judgment establishes a ground for inadmissibility distinct from the main issue, subsequent challenges on other grounds are inadmissible due to lack of legal interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29002-2022 proposto da: CAROTENUTO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ASPRONE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CNR -CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - nonchè contro CAPOZZI ROSA MARIA, ROSSANO MARILENA, MONTEMURRO NICOLA, ANGIONI OLIVIA, SALVATI ALBERTO, VITALE MAURIZIO, LA NOCE DANIELA FRANCESCA, CELLA SILVIA;
Oggetto RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI R.G.N.29002/2022 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC -intimati - avverso la sentenza n. 8370/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/09/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere MARGHERITA MARIA LEONE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. FATTI DI CAUSA Rosa Maria Capozzi, dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), inquadrata quale tecnologo (III livello ai sensi dell’art. 15 co.
V CCNL Enti Pubblici di Ricerca), presentava domanda per accedere ad uno dei quattro posti riservati ai settori tecnologici” Organizzativo Gestionale” e “Giuridico -Amministrativo” del bando di concorso del 20 maggio 2013. All’esito della procedura di selezione per titoli si classificava al nono posto. Impugnava dinanzi al TAR Lazio la graduatoria finale e gli atti della procedura ritenendola viziata. Con sentenza n. 6725/2018 il Tribunale rigettava in parte la domanda, dichiarandola nel resto inammissibile. La decisione era impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che, anche in esito alle eccezioni dei controinteressati resistenti, con sentenza n. 8370/2022, preliminarmente dichiarava inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal controinteressato Carotenuto, “in quanto la censura non (…era) stata formulata con specifico motivo avverso il capo della sentenza che, in modo implicito, ha statuito sulla giurisdizione”.
Soggiungeva, inoltre che “l’eccezione è comunque infondata in ragione della natura di progressione verticale, da un’area all’altra e non meramente orizzontale del concorso interno per cui è causa” Il Consiglio di Stato, nel merito, riteneva che l’attività della commissione preposta alla valutazione dei titoli fosse stata svolta illegittimamente, in violazione dei criteri posti dalla lex specialis circa i titoli valutabili. Conseguentemente accoglieva l’appello disponendo il rinnovo dei giudizi da parte di una nuova commissione diversamente composta, con il compito di rivalutare i curricula dei candidati, riformulando i criteri di valutazione, in coerenza con quanto in rilievo nella pronunciata sentenza.
Avverso detta decisione Pasquale Carotenuto (precedente controinteressato) proponeva l’attuale ricorso per il riconoscimento della giurisdizione del Giudice Ordinario. Si costituiva l’Avvocatura Generale dello Stato per il CNR al solo fine di partecipare all’eventuale discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con unico motivo il ricorrente denuncia error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 1 c.p.c., art. 111 co.8 cost. e 110 c.p.a.: sconfinamento, arretramento e difetto assoluto di giurisdizione in violazione degli artt. 3,51, 97,98, dell’art.2 co.1 e 3, dell’art. 40 co.1,3 e dell’art. 52 co.1 del D.lvo n. 165/01, dell’art. 23 D.lgs n. 150/2009, dell’art.15 CCNL di categoria.
Il motivo, richiamando la statuizione (in entrambe le sue componenti) relativa alla ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo, si sofferma sulla natura del concorso in esame valutata quale “progressione verticale”, trattandosi, invece di “progressione orizzontale” all’interno di una medesima Area di competenza. Conclude richiamando le decisioni di questa Corte (SU n. 10501/2016 e SU n. 956/2017) sulla sindacabilità delle Sezioni Unite non soltanto delle norme sulla giurisdizione ma anche di quelle che individuano i presupposti del potere giurisdizionale .
Deve preliminarmente osservarsi che la statuizione del Consiglio di Stato in punto di giurisdizione, si compone di due differenti rationes decidendi: la prima relativa alla mancata formulazione di uno specifico motivo di gravame sulla questione in sede di appello (“in quanto la censura non (…era) stata formulata con specifico motivo avverso il capo della sentenza che, in modo implicito, ha statuito sulla giurisdizione”.); la seconda riguardante, comunque, l’infondatezza della eccezione “in ragione della natura di progressione verticale , da un’area all’altra e non meramente orizzontale del concorso interno per cui è causa”.
Parte ricorrente pur richiamando entrambe le statuizioni nel motivo di ricorso, si sofferma solo sulla seconda di esse, affrontando il tema della natura “orizzontale” della progressione, decisiva al fine di affermare la giurisdizione dell’A.G.O. Con riferimento alla prima non indica motivi di impugnazione. Questa è dunque passata in giudicato. Quanto alla possibilità di indagine circa l’esistenza del giudicato interno la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che spetti alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione (Cass.
Sez. U. n.36375/2021; Cass. Sez. U. n. 38737/21). Questo sindacato della Corte di cassazione può essere sollecitato anche dal controricorrente che invochi la formazione di quel giudicato, al fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso la statuizione in punto di giurisdizione, pronunciata nella sentenza gravata nonostante la preclusione derivante dal giudicato interno (Cass. Sez. U. n. 36005/2022). Accertata in tal modo l’esistenza di un giudicato su una delle rationes decidendi, essendo questa distinta, autonoma e idonea a sorreggere la decisione sul piano logico e giuridico, devono ritenersi inammissibili le censure proposte all’altra ratio per il sopravvenuto difetto di interesse, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività della prima ratio, alla cassazione della decisione stessa(Cass. 13880/2020; 11493/2018).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva del controinteressato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricors