Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling it exceeds special court jurisdiction limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding violations of constitutional and international rights. The court held that the lower court's negative assessment of the applicants' interest in the action and the finding of collusion fell within the internal limits of the special court's jurisdiction. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicants were ordered to pay the costs incurred by the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The special court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of the exercise of power, not the substantive errors in proceeding or judging, thus rendering appeals challenging factual assessments or procedural errors within those limits inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IRENE TRICOMI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26289/2022 proposto da: DETTORI ANTONIO DOMENICO, DETTORI DEBORAH, DETTORI PIETRO, rappresentati e difesi dall'avvocato Galeazzo Salvatore; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI CAMPOBASSO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; e I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Preden Sergio, Carcavallo Lidia, Giannico Giuseppina e Patteri Antonella; -controricorrenti– contro COMUNE DI MONTERODUNI, FOGLIETTA MICHELA; -intimati- avverso la sentenza n. 209/2022 della CORTE dei CONTI - I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello - ROMA, depositata il 26/04/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Antonio Domenico Dettori, Deborah Dettori e Piero Dettori ricorrono per tre mezzi, nei confronti dell’Inps - Istituto n azionale della p revidenza s ociale, del Ministero dell’economia e delle finanze, della Commissione medica di verifica di Campobasso, del Comune di Monteroduni e di Michela Foglietta, contro la sentenza n. 209/2022, resa dalla Corte dei conti, depositata in data 26.04.2022, in causa avente ad oggetto il diritto ad ottenere l’annullamento della sentenza n. 355/2021 della Corte dei conti, pubblicata in data 22.09.2021, nel giudizio pensionistico n. 57773, proposto da Michela Foglietta nei confronti dell’Inps, del M.e.f., della Commissione medica di verifica e del Comune di Monteroduni, e riguardante il diritto all’ottenimento da parte della medesima della pensione privilegiata diretta, ingiustamente negatale a causa di una falsa ed erronea interpretazione dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 15 d.p.r. n. 461/2001 e perché fondata su elementi di fatto falsi e frutto di dolo a suo danno. 2.
― Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Commissione medica di verifica di Campobasso, nonché l’Inps, resistono con controricorsi. Gli altri intimati non spiegano difese. RITENUTOCHE 3. ― I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi. Primo motivo. “Sul sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione. Ammissibilità dell’odierno ricorso”. Secondo motivo. “Artt. 363 c.p.c. e 111 Cost. Violazione dell’art. 6 CEDU: illegittima interferenza del legislatore rispetto ai procedimenti amministrativi in corso – violazione del principio del giusto processo e della parità delle armi”.
Terzo motivo. “Artt. 363 c.p.c. e 111 Cost.: violazione della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006. Violazione della direttiva 2000/78/CE dell’Unione Europea, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro”. 4. ― La Prima Presidente ha depositato proposta di de finizi one del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. così motivata : « Visto il ricorso (Rg. 26289/2022) proposto da Antonio Domenico Dettori, Deborah Dettori e Piero Dettori (figli e marito dell’originaria attrice Michela Foglietta) avverso la sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. d’appello, n. 209/2022 dichiarativa della inammissibilità del ricorso dai medesimi proposto per opposizione di terzo, exart. 200, commi 1 e 2, cod. giust. cont., avverso la sentenza della stessa Corte n. 355 del 2021 dichiarativa della inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da Michela Foglietta avverso la sentenza di rigetto della domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario diretto per invalidità di servizio; ritenuto che nel ricorso sono formulati tre motivi che, sebbene la rubrica del primo richiami imprecisati “motivi inerenti alla giurisdizione”, deducono violazioni di norme di diritto di varie fonti (costituzionali, convenzionali ed eurounitarie) integranti incensurabili errori in procedendo e in iudicando imputati alla Corte dei conti che attengono, in realtà, ai limiti interni della giurisdizione contabile, in ordine alla valutazione negativa dell’interesse dei ricorrenti a proporre l’azione e alla ritenuta inconfigurabilità del dolo o collusione a loro danno». 5.
― I ricorrenti hanno depositato procura speciale ex articolo 380 - bisc.p.c. munita di attestazione di conformità e chiesto la decisione del ricorso. CONSIDERATOCHE 6. ― Il ricorso è inammissibile. Mentre l’istanza di decisione non è stata sostenuta da alcun argomento volto a contrastare la proposta così formulata, rileva il Collegio che quest’ultima è espressione di un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato. Secondo l’orientamento di queste Sezioni Unite, difatti, il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile quando il giudice speciale violi i cd. limiti esterni della propria giurisdizione (pronunciando su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o di altri giudici speciali, ovvero negando la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri), senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze «abnormi», «anomale» ovvero di uno «stravolgimento» radicale delle norme di riferimento.
Ne deriva che tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021, Cass. S.U., n. 31311/2021, Cass. S.U., n. 19341/2022).
Orbene, come è osservato nella proposta di definizione accelerata, al di là del primo mezzo, che è in realtà semplicemente volto a sostenere la tesi dell’ammissibilità del ricorso, sulla base di riferimenti giurisprudenziali superati dall’indirizzo di cui si è dato conto, gli altri due deducono violazioni di norme costituzionali, convenzionali ed eurounitarie, le quali violazioni integrano, in ipotesi, errori in procedendo e in iudicando commessi dalla Corte dei conti, collocandosi dal lato dei limiti interni della giurisdizione contabile, in ordine alla valutazione negativa dell’interesse dei ricorrenti a proporre l’azione e alla ritenuta inconfigurabilità del dolo o collusione a loro danno. 7.
― Resta da dire che l’articolo 380 - bis c.p.c. « contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”», sì da codificare «una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale).
Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata» (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433). 8. ― In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’articolo 96 c.p.c. nei termini indicati in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto all’INPS, in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, e, quanto al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Commissione medica di verifica di Campobasso, in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna inoltre i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna delle stesse parti controricorrenti, della somma di € 1.000,00, nonché, in favore della cassa delle ammende, di quella di € 1.000,00.
Dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'