Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, the Municipality of Pescara, had not requested a ruling on the appeal within the statutory 40-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 8751-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI PESCARA, rappresentato e difes o da ll’ Avv oca t o Roberto Colagrande; - ricorrent e - contro TAREI Maria Gabriella, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandra Rulli; BOCCIA Giovanna, rappresentata e difesa dall’Avv ocato Alessandra Rulli; GARZIA CIVICO Margherita, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Sartorio; - controricorrenti – e nei confronti di IMMOBILIARE MICHELANGELO S.R.L. -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8202 del 2021, pubblicata il 9 dicembre2021; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 gennaio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai ti sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della circostanza che le controricorrenti Tarei e Boccia , aventi la stessa posizione processuale, sono stati difesi da un unico difensore, il quale ha presentato due distinti controricorsi di identico contenuto;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrenteComune di Pescara al pagamento, in favore delleparti controricorren ti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, per le controricorrenti Tarei e Boccia, in solido, con distrazione in favore dell’Avvocato Alessandra Rulli, dichiaratasi antistataria;in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, per la controricorrente Garzia Civico, con distrazione in favore dell’Avvocato Giuseppe Sartorio, dichiaratosi an