Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellants, representing the Lumini family, challenged a Superior Water Tribunal decision against the Tuscany Region, but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 of the Civil Procedure Code: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a proposed early settlement within forty days of its communication.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22450-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: LUMINI Stefano, LUMINI Tito Italo Carlo e LUMINI Cinzia , rappresentati e difesi dall’Avvocato Giancarlo Altavilla; - ricorrenti - contro REGIONE TOSCANA, rappresentata e difes a dall’Avvocato Giuseppe Vincelli; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, n. 154 del 2023, depositatail 3 ottobre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 24 gennaio 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della Regione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì8 marz