Decreto — n. 6362/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22310-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: CEM CENTRO ECOLOGICO MONZA S.r.l., rappresentato e difes o dagli Avvocati Francesco Luigi Basile e Silvio De Stefano; - ricorrent e - contro COMUNE DI MONZA, rappresentato e difes o da gli Avv oca ti Giancosimo Maludrottu, Paola Giovanna Brambilla, Maria Assunta Banza e Stefano Boeche; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 7408del 2023, pubblicata il 31 luglio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 gennaio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Decreto — n. 6362/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22310-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: CEM CENTRO ECOLOGICO MONZA S.r.l., rappresentato e difes o dagli Avvocati Francesco Luigi Basile e Silvio De Stefano; - ricorrent e - contro COMUNE DI MONZA, rappresentato e difes o da gli Avv oca ti Giancosimo Maludrottu, Paola Giovanna Brambilla, Maria Assunta Banza e Stefano Boeche; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 7408del 2023, pubblicata il 31 luglio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 gennaio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22310-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: CEM CENTRO ECOLOGICO MONZA S.r.l., rappresentato e difes o dagli Avvocati Francesco Luigi Basile e Silvio De Stefano; - ricorrent e - contro COMUNE DI MONZA, rappresentato e difes o da gli Avv oca ti Giancosimo Maludrottu, Paola Giovanna Brambilla, Maria Assunta Banza e Stefano Boeche; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 7408del 2023, pubblicata il 31 luglio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 gennaio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrenteal pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì