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Decreto — n. 6361/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 6361/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on January 24, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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early settlement proposal waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limit legal costs award eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
3113 del 2023, pubblicata il 27 marzo2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
3113 del 2023, pubblicata il 27 marzo2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 21598-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: BOSCHETTO Massimo, rappresentat o e difes o dagli Avv oca ti Antonio Martini e Donato Mondelli; - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – e nei confronti di SANTAMARIA Sergio; TOTTERI Claudio; DE LORENZO Cosimo; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3113 del 2023, pubblicata il 27 marzo2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24gennaio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,