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Ordinanza — n. 5628/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares process extinct due to plaintiff's withdrawal, ordering defendant to pay litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5628/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the administrative litigation process extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the defendant, the City of La Spezia, initially argued for jurisdictional defects and legislative overreach, the withdrawal rendered the procedural dispute moot. Consequently, the court ordered the withdrawing party to bear the litigation costs against the opposing side.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The administrative process is declared extinct upon the withdrawal of the plaintiff's appeal, and the withdrawing party is liable for the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process litigation costs administrative litigation Cassation procedure comandante di polizia ricusazione del pubblico ministero responsabilità civile del comune

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., il processo deve essere dichiarato estinto.
art. 391 cod.proc.civ
Ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., il processo deve essere dichiarato estinto.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30087-2022 proposto da: COMUNE DI LA SPEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO CARRABBA e MARIANO PROTTO; -ricorrente - contro MORETTI EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE GRANARA; -controricorrente - nonchè contro ROMA CAPITALE, FRANCESCO BERTONERI; -intimati - avverso la sentenza n. 8684/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/10/2022.

Oggetto RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI R.G.N.30087/2022 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere MARGHERITA MARIA LEONE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con sentenza n.8684/2022 il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR per la Liguria, accoglieva il ricorso proposto da Emanuele Moretti nei confronti del Comune di La Spezia e di Francesco Bertonieri, diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune sull’istanza di mobilità avanzata dal ricorrente in riferimento al posto di Comandante della Polizia locale del Comune spezzino, con condanna dell’amministrazione a provvedere, avviando il relativo procedimento, con eventuale nomina di commissario ad acta, nonché all’annullamento dell’avviso pubblico e degli atti presupposti, con particolare riferimento alla DGC del 12 ottobre 2020, previa sospensione dell’efficacia e con condanna al risarcimento del danno.

Avverso detta decisione il Comune di La Spezia proponeva ricorso eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli effetti di annullamento della delibera del 2020,nonché alla domanda di risarcimento dei danni richiesti dal Moretti. Eccepiva altresì violazione ed eccesso del potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo. Emanuele Moretti resisteva con controricorso Francesco Bertonieri rimaneva intimato. La Procura Generale, con memoria, concludeva per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Si osserva preliminarmente che con atto del 20 novembre 2023 il ricorrente Comune di La Spezia comunicava la rinuncia al ricorso, formulata dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto (allegato agli atti).

EmenueleMoretti, preso atto della rinuncia, comunicava di non aderire alla stessa, insistendo per la condanna del ricorrente alle spese di lite. Ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., il processo deve essere dichiarato estinto. Ritiene il Collegio che parte ricorrente debbaessere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, nei confronti del controricorrente costituito Moretti, in ragione del principio di causalità della lite.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara estinto il processo. Condanna il Comune di La Spezia al pagamento delle spese processuali in favore di Emanuele Moretti, liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del