Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 5330/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation refers asylum case to EU Court on fixed financial guarantee proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5330/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the immediate appeal against the detention order and instead referred the case for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union. The State argued the accelerated procedure was legal, while the applicant challenged the fixed financial guarantee amount as disproportionate. The court decided to refer the question because the CJEU must first determine if the fixed sum violates the proportionality requirements of EU asylum directives.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 267 TFUE; Directive 2013/33/UE: The Court of Justice must determine whether a fixed financial guarantee for asylum seekers violates the proportionality principle and the right to individual assessment under Articles 8 and 9.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary ruling proportionality principle asylum seeker detention financial guarantee EU asylum directive domanda d'asilo di cittadino albanese protezione internazionale allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 267 TFUE
Directive 2013/33/UE, Articles 8 and 9

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinance n. 3563-24
Ordinance n. 3562-24
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20673-2023 proposto da: QUESTURA RAGUSA, MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - ABDELMLAK ATAA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA E. LO FARO; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10796/2023, depositato il 08/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI; udito il Pubblico Ministero in persona del l’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI e della Sostitut a Procurat ore Oggetto IMMIGRAZIONE R.G.N.20673/2023 Cron.

Rep. Ud.30/01/2024 PU Generale LUISA DE RENZIS, i quali hanno chiesto:sui primi tre motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; sui motivi dal 4 al 7 dichiarare che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.Udito l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia e l’avvocato Rosa Emanuela Lo Faro. Rilevato che: è impugnato per cassazione, sulla base di sette motivi, il provvedimento col quale il tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142/2015 nei confronti dello straniero indicato in epigrafe, tunisino e proveniente da un Paese considerato tra quelli di origine “sicuri”, entrato nel territorio dello Stato a ottobre 2023 dalla frontiera di Lampedusa; l’intimato si è difeso con controricorso e ha asserito di svolgere anche ricorso incidentale.

Considerato che: questa Corte, con ordinanze n. 3563-24 e 3562-24, ha sollevato questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE in ordine al profilo “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”; la questione rileva anche nel presente giudizio, sicché è necessario attendere la decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale. p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, nel