Cassation Court orders remittal to first instance regarding EU preliminary ruling on asset retention legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible and ordered a remittal to the first instance court for a new trial. The State argued that the accelerated procedure for retaining a foreigner's assets was illegal, while the applicant contended the lack of financial guarantee violated EU property rights. The court determined the issue raised a significant question of law requiring a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union before the domestic case could be resolved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6-bis d.lgs. n. 142/2015; Art. 267 TFEU: When a domestic procedure involves the interpretation or validity of a national provision concerning the retention of assets of a foreigner, and the legality of such retention depends on the application of EU law, the national court must suspend the proceedings and refer the question to the Court of Justice of the European Union.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20678/2023 R.G. proposto da: QUESTURA RAGUSA, MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro ZOUIDI MOHAMED AMIN, rappresentato e difeso dall’avvocata LO FARO ROSA EMANUELA -controricorrente- avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10461/2023 depositato il 29/09/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. Udito il Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi e della Sostituta Procuratore Generale Luisa De Renzis, i quali hannochiesto: sui primi due motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; di accogliere il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso; di dichiarare, in ordine ai motivi sesto, settimo, ottavo e nono di ricorso, che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.
Uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia e l’avvocata Rosa Emanuela Lo Faro. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il giorno 27 settembre 2023 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di ZOUIDI MOHAMED AMIN, nato in Tunisia l’8 gennaio 1996, cittadino tunisino entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa. Il trattenimento dello straniero è stato disposto in forza dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal d.l n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell’importo e secondo le modalità individuati con decreto del Ministero dell'interno 14 settembre 2023.
Il Ministero dell’Interno e “ove occorra” il Questore della Provincia di Ragusa hanno proposto ricorso articolato in nove motivi, formulando istanza preliminare di rimessione alle Sezioni Unite. La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. L’intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorso chiedendo di rigettare il ricorso. Ha depositato memoria il Pubblico Ministero. In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui decisione assume rilievo dirimente anche ai fini della pronuncia sul ricorso in esame, sicché appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa.
P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio d