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Ordinanza Interlocutoria — n. 5321/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation suspends proceedings pending preliminary reference to EU Court on asylum guarantee rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5321/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the State's request to proceed with the appeal against the detention of a Tunisian asylum seeker. The State argued that the accelerated procedure was legal and requested a preliminary reference regarding fixed financial guarantees versus individualized assessments. The court suspended the case because a relevant preliminary question on EU Directive 2013/33/UE had already been raised and required a ruling from the Court of Justice of the European Union before further proceedings could continue.

Regesto Legislator

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Art. 267 TFUE; Art. 6-bis d.lgs. n. 142/2015; Art. 8 e 9 Direttiva 2013/33/UE: The national court must suspend proceedings and refer a preliminary question to the Court of Justice when the interpretation of EU provisions on asylum reception guarantees is necessary to resolve the case.

Parole chiave

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preliminary reference asylum seeker detention financial guarantee EU Directive 2013/33 Cassazione rinvio domanda d'asilo di cittadino etiope allontanamento asilo di cittadini turchi

Disposizioni normative citate

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Art. 267 TFUE
Art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015
Ud.30/01/2024 PU Generale LUISA DE RENZIS, i quali hanno chiesto:sui primi tre motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs.
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 3563-24
Ordinanza n. 3562-24
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20672-2023 proposto da: QUESTURA RAGUSA, MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro ZRIG ASSAM; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10798/2023, depositato il 08/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI; udito il Pubblico Ministero in persona del l’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI e della Sostitut a Procurat ore Oggetto IMMIGRAZIONE R.G.N.20672/2023 Cron.

Rep. Ud.30/01/2024 PU Generale LUISA DE RENZIS, i quali hanno chiesto:sui primi tre motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; sui motivi dal 4 al 7 dichiarare che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.Udito l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia. Rilevato che: è impugnato per cassazione, sulla base di sette motivi, il provvedimento col quale il tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142/2015 nei confronti dello straniero indicato in epigrafe, tunisino e proveniente da un Paese considerato tra quelli di origine “sicuri”, entrato nel territorio dello Stato a ottobre 2023 dalla frontiera di Lampedusa; l’intimato non ha depositato controricorso.

Considerato che: questa Corte, con ordinanze n. 3563-24 e 3562-24, ha sollevato questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE in ordine al profilo “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”; la questione rileva anche nel presente giudizio, sicché è necessario attendere la decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale. p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, nell