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Ordinanza Interlocutoria — n. 5320/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation refers asylum detention case to EU Court on property guarantee legality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the preliminary objection inadmissible and ordered a referral to the Court of Justice of the European Union. The Ministry of Interior challenged a Catania court decision that failed to validate an asylum seeker's detention order due to lack of passport or financial guarantee. The court identified a significant legal issue regarding the application of Article 6-bis of Legislative Decree 142/2015 and referred the case for a preliminary ruling on the EU's property guarantee system.

Regesto Legislator

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Art. 267 TFUE; Art. 374, comma 2, c.p.c.: When a domestic court encounters a question of fundamental importance regarding the interpretation of EU law, it must refer the matter to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling.

Parole chiave

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asylum seeker detention financial guarantee requirement preliminary ruling procedure EU law interpretation Cassazione referral domanda d'asilo di cittadino albanese passaporto partenza illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 267 TFUE
Art. 374, comma 2, c.p.c.
La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20677/2023 R.G. proposto da: QUESTURA RAGUSA, MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro AL HADEF ZEYD, rappresentato e difeso dall’avvocata LO FARO ROSA EMANUELA -controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di CATANIA RG n. 10797/2023 depositatol’ 08/10/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. Udito il Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi e della Sostituta Procuratore Generale Luisa De Renzis, i quali hanno chiesto: sui primi tre motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea conriferimento alla garanzia patrimoniale; di dichiarare, in ordine ai motivi dal quarto al settimo, che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.

Uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia e l’avvocato Lo Faro Rosa Emanuela FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il giorno 6 ottobre 2023 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di AL HADEF ZEYD, nato in Tunisia il 7 gennaio 1986 entrato nel territorio dello Stato in data 3 ottobre 2023 dalla frontiera di Lampedusa. Il trattenimento dello straniero è stato disposto in forza dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal d.l n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell’importo e secondo le modalità individuati con decreto del Ministero dell'interno 14 settembre 2023.

Il Ministero dell’Interno e “ove occorra” il Questore della Provincia di Ragusa hanno proposto ricorso articolato in sette motivi, formulando istanza preliminare di rimessione alle Sezioni Unite. La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. L’intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorso, affermando che il ricorso non merita accoglimento e che “devono essere accolti gli ulteriori nuovi motivi del ricorso incidentale”, “riformando il provvedimento impugnato sempre con la non convalida del decreto di trattenimento”, e chiedendo “[i]n subordine” di “confermare l'ordinanza di non convalida emessa dal Tribunale Ordinario di Catania”.

Ha depositato memoria il Pubblico Ministero. In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui decisione assume rilievo dirimente anche ai fini della pronuncia sul ricorso in esame, sicché appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle