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Ordinanza Interlocutoria — n. 5315/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court orders remittal to new hearing regarding preliminary reference on asset guarantee legality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order to remand the case to a new hearing. The Ministry of the Interior challenged a Catania court decision that failed to validate a detention order against a Tunisian national. The court identified a significant legal issue regarding the application of the asset guarantee provision and ordered a preliminary reference to the EU Court of Justice.

Regesto Legislator

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Art. 6-bis d.lgs. n. 142/2015; Art. 374, comma 2, c.p.c.: When a preliminary question of fundamental importance arises concerning the interpretation of the asset guarantee rule, the Court must order a remittal to a new hearing to facilitate the preliminary reference.

Parole chiave

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asset guarantee preliminary reference detention order remittal to new hearing fundamental importance EU Court of Justice interlocutory order passaporto

Disposizioni normative citate

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Art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015
Il trattenimento dello straniero è stato disposto in forza dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal d.l n.
Art. 374, comma 2, c.p.c.
La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20676/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA RAGUSA, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro AYEB JASSER, rappresentato e difeso dall’avvocata LO FARO ROSA EMANUELA -controricorrente- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA RG n. 10795/2023 depositato l’8/10/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. Udito il Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi e della Sostituta Procuratore Generale Luisa De Renzis, i quali hanno chiesto: sui primi tre motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea conriferimento alla garanzia patrimoniale; di dichiarare, in ordine ai motivi dal quarto al settimo, che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente.

Uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia e l’avvocata Rosa Emanuela Lo Faro. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il giorno 6 ottobre 2023 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di AYEB JASSER, nato in Tunisia il 21 giugno 2001 entrato nel territorio dello Stato in data 3 ottobre 2023 dalla frontiera di Lampedusa. Il trattenimento dello straniero è stato disposto in forza dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal d.l n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell’importo e secondo le modalità individuati con decreto del Ministero dell'interno 14 settembre 2023.

Il Ministero dell’Interno e “ove occorra” il Questore della Provincia di Ragusa hanno proposto ricorso articolato in sette motivi, formulando istanza preliminare di rimessione alle Sezioni Unite. La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. L’intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorso, affermando che il ricorso non merita accoglimento e che “devono essere accolti gli ulteriori nuovi motivi del ricorso incidentale”, e comunque concludendo nel senso di “accogliere i motivi del controricorso …, rigettare il ricorso del Ministro dell'Interno …, confermare l'ordinanza di non convalida emessa dal Tribunale Ordinario di Catania”.

Ha depositato memoria il Pubblico Ministero. In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui decisione assume rilievo dirimente anche ai fini della pronuncia sul ricorso in esame, sicché appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell