Italian court dismisses jurisdiction regulation request due to lack of notification to necessary co-litigant Valeria Gavazzi.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding jurisdiction because the regulation request and counter-request were not notified to Valeria Gavazzi, a necessary co-litigant. The sisters Gavazzi sued Valeria and a Swiss company over inheritance and corporate rights, while the company argued Swiss jurisdiction under the Lugano Convention. The court ruled that procedural fairness requires all parties to participate in jurisdictional rulings, citing necessary joinder principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; In proceedings for preliminary regulation of jurisdiction, the request must be notified to all necessary co-litigants to ensure adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15221/2023 R.G. proposto da: BARGUZIN SERVICES LIMITED, con sede in 6300 Zugo (Svizzera) rappresentata e difesa dagli avv.ti LAURA EUGENIA MARIA SALVANESCHI e ZENO CRESPI REGHIZZI ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna 39; -ricorrente - contro ELISABETTA ADELAIDE GIOVANNA GAVAZZI E ADELAIDE MARGHERITA ALESSANDRA BENEDETTA GAVAZZI, rappresentate e difese dall’avv. PAOLA MASSABÒ elettivamente domiciliata in Roma, via dei Parioli 98 presso lo studio dell'avv.
FABRIZIO POLLARI MAGLIETTA; -controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 31470/22 pendente presso il TRIBUNALE di MILANO; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30.1.2024 dal Presidente di Sezione LORENZO ORILIA; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA (in accoglimento del ricorso, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano). RILEVATO che le sorelle Elisabetta Adelaide Giovanna Gavazzi e Adelaide Margherita Alessandra Benedetta Gavazzi, deducendo di essere, in virtù di successione paterna, nude proprietarie di azioni della Barguzin Corporation NV con sede in Curacao, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano l’altra sorella Valeria Maria Teresa Orsola Costanza Gavazzi (usufruttuaria dei titoli azionari), nonché la Barguzin Services Limited (BSL, società svizzera interamente partecipata da Valeria Gavazzi), proponendo, previa una dettagliata ricostruzione della vicenda posta alla base della controversia, le seguenti domande:
“1 Dichiarare che la successione di Riccardo Gavazzi cittadino italiano nato in Milano il 06.10.1925 si è aperta in Milano il 03.04.2005 e che questa è regolata con testamento pubblico del 12.07.2004 rogito notaio in Milano Dott. Francesco Cavallone rep. atti ultima volontà n. 28 ed è sottoposta alla Legge Italiana; 2 in subordine e senza recesso alcuno dal superiore punto dichiarare Elisabetta Adelaide Giovanna Gavazzi ed Adelaide Margherita Alessandra Benedetta Gavazzi sono eredi di Riccardo Gavazzi in ragione di 2/9 ciascuno; 3 accertare e dichiarare l’assenza del diritto di voto esclusivo quale usufruttuaria in capo a Valeria Maria Teresa Orsola Costanza Gavazzi sulle azioni di Barguzin Corporation NV e per l’effetto condannare Valeria Maria Teresa Orsola Costanza Gavazzi al risarcimento del danno mediante restituzione dei dividendi e delle riserve disponibili della Barguzin Corporation NV distribuite in danno della comunione dalla data dell’apertura della successione al momento della domanda che risultano pari ad € 50.441.239,73 come dividendi e riserve distribuite, oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data dell’incasso, per esercizio abusivo del diritto di voto; 4 condannare per violazione dell’art. 1002 c.c. Valeria Maria Teresa Orsola Costanza Gavazzi al risarcimento del danno subito per l’aumento di capitale del 29.03.2016 che ha alterato i rapporti di forza all’interno della società, danno da parametrarsi in ragione del valore economico delle azioni sociali della Barguzin Corporation N.V. di Curaçao sottoscritte da Barguzin Services Ltd. e dei dividendi acquisiti dalla predetta società, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, a far tempo dal 29.03.2016; 5 condannare Barguzin Services Ltd. in persona del legale rapp. pro tempore, società riferibile a Valeria Maria Teresa Orsola Costanza Gavazzi a restituire le azioni della Barguzin Corporation NV di Curaçao sottoscritte con l’aumento del 29.03.2016 in ragione della propria quota di spettanza ad Elisabetta Adelaide Giovanna Gavazzi ed Adelaide Margherita Alessandra Gavazzi, ripristinando così i rapporti di forza all’interno della Barguzin Corporation NV di Curaçao come originariamente derivanti dalle disposizioni testamentarie del de cuius e condannare la stessa alla restituzione di ogni somma incassata a titolo di dividendo o riserve disponibili e distribuibili, con interessi e rivalutazione, sia in qualità di socio, si quale cessionario di usufrutto; 6 senza recesso alcuno dai superiori punti, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento di quanto sopra condannare Valeria Maria Teresa Orsola Costanza Gavazzi in solido con Barguzin Services Ltd. al risarcimento del danno subito dalle sorelle Elisabetta Adelaide Giovanna Gavazzi ed Adelaide Margherita Alessandra Gavazzi per violazione dell’art. 1002 c.c., da parametrarsi in denaro, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, nella perdita del valore economico della partecipazione spettante pro quota a ciascuna delle attrici, in ragione dell’aumento di capitale deliberato della Barguzin Corporation NV di Curaçao in data 29.03.2016, sia come perdita di dividendo presente, sia come perdita di dividendo passato e futuro, valutandosi la redditività del gruppo Gavazzi secondo i criteri contabili, nonché con riferimento al rapporto di forze all’interno della società; 7 condannare Valeria Gavazzi alla restituzione delle azioni rappresentanti il 6% dei voti della Carlo Gavazzi Holding AG ripristinando la situazione proprietaria che risultava dal bilancio consolidato del 2005-2006 o in subordine a risarcire le attrici del valore pari alle loro quote di spettanza ereditarie sia sulle azioni, sia sui dividendi rilasciati dalla società; 8 in subordine senza recesso alcuno dal superiore punto previa ricostruzione e calcolo del relictum dell’eredità di Riccardo Gavazzi, tenendo in considerazione le limitazioni indicate nel testamento quali relatio formali, ossia limite della quota disponibile per il valore dell’usufrutto e le quote per legge, procedere allo scioglimento della comunione, assegnando alle attrici una quota della massa ereditaria pari ai 2/9 ciascuno per Elisabetta Adelaide Giovanna Gavazzi ed Adelaide Margherita Alessandra Gavazzi dei beni mobili per tali intendendosi: denaro del de cuius, partecipazioni societarie ed ogni altra utilità conosciuta o che verrà provata in corso di causa, dichiarando sin d’ora le attrici di preferire una liquidazione in denaro di quanto loro spettante sugli immobili in comunione ereditaria”; che le convenute, costituitesi con separate comparse, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sostenendo che la lite, ad eccezione di alcune domande subordinate, investe questioni in materia di usufrutto e di rapporti societari, per cui la giurisdizione non appartiene al giudice italiano, dovendosi fare applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; che la BSL ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione insistendo nell’eccezione di difetto di giurisdizione in base al rilievo già segnalato davanti al Tribunale e - a suo dire – decisivo, secondo cui le domande formulate in via principale (in tema di rapporti societari e di violazioni degli obblighi dell’usufruttuario) rientrano nella giurisdizione del giudice svizzero in applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sicchè non ricorrono le condizioni per applicare il foro dell’apertura della successione; che le sorelle Adelaide ed Elisabetta Gavazzi resistono con controricorso insistendo nella tesi della natura successoria della lite, con conseguente applicabilità, ai fini della individuazione del giudice a cui devolvere la controversia, dell’art. 50 della legge n. 218/1995 e dell’art. 17 della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 1868; che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano; che nell’imminenza dell’adunanza camerale sono pervenute memorie;
CONSIDERATO che il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da uno dei convenuti nel giudizio di merito (la società svizzera BSL) nei confronti delle due attrici Adelaide ed Elisabetta Gavazzi non risulta notificato ad una delle parti del giudizio e precisamente all’altra convenuta Valeria Gavazzi; che neppure il controricorso risulta notificato alla predetta Valeria Gavazzi; che la trattazione del ricorso sul regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi in contraddittorio di tutte le parti del giudizio, nel rispetto del principio, già affermato da queste SSUU, secondo cui in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento (cfr.
Sez. U -, Ordinanza n. 11983 del 15/05/2017 Rv. 644250; Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014; Sez. U, Ordinanza n. 22990 del 09/12/2004 Rv. 578276); che pertanto va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Valeria Gavazzi; visto l’art. 331 cpc;
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Valeria Maria Teresa Orsola Costanza Gavazzi,