Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling external res judicata review is a procedural matter, not jurisdictional excess.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fondazione Santa Lucia inadmissible, ordering the payment of costs to the opposing parties. The Foundation argued that the Council of State had exceeded its jurisdiction by revoking a prior judgment without a conflicting precedent. The court ruled that determining the existence of external res judicata is a purely procedural question, not a matter of judicial excess of power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; The determination of external res judicata and the grounds for revocation are matters of pure procedural law, not jurisdictional excess of power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ere rel. O R D I N A N Z A sul ricorso n. 29168/22proposto da: -) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Fondazione Santa Lucia, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Romano Vaccarella e Domenico Gentile; -ricorrente - contro -) Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Roberta Barone ; -controricorrente - nonché -) Azienda SanitariaLocale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoCarmen Di Carlo ; -controricorrente - nonché Oggetto:
Consiglio di Stato - accoglimento di istanza di revocazione per contrasto con precedente giudicato - contestazione della sussistenza del giudicato esterno -sindacabilità in cassazione -esclusione.-) Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari - AGENAS , in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e del legale rappresentante pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall’ Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - nonché -)Azienda Sanitaria Locale Roma 2;
Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli; I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana; Ospedale Regina Apostolorum; Ospedale San Carlo di Nancy; Ospedale Cristo Re Virginia Bracelli s.p.a.; Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli; Policlinico Universitario Campus Bio Medico; I.R.C.C.S. Istituto Dermopatico dell’Immacolata; Ospedale Madre Giuseppina Vannini; Ospedale Israelitico; S.M.O.M. –Ospedale San Giovanni Battista; C.P.O. Ostia; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 8 agosto 2022 n. 7012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede. La Fondazione Santa Lucia, con due diversi ricorsi, impugnò davanti al TAR del Lazio complessivamente nove diversi provvedimenti amministrativi. Tra le varie censure proposte, la Fondazione ricorrente lamentòl’illegittimità dei criteri con cui la Regione aveva preteso di determinare il budget di prestazioni erogabili dalla Fondazione: e cioè prevedendo una tariffa più elevata (470 euro pro die) per i soli pazienti post-comatosi e mielolesi, ed una più bassa (272,70euro pro die) per i pazienti con cerebrolesioni da ictus e malattie neurodegenerative.Sosteneva la Fondazione che le prestazionierogate tanto agli uni quanto agli altri dovessero essereremunerate con l’identica e più alta tariffa.
I due giudizi si conclusero col rigetto della domanda (sentenze TAR per il Lazio 1536/21 e 1672/21).
2. Il Consiglio di Stato, III sezione, adìto dalla Fondazione, con sentenza 25.1.2022 n. 522 accolse in parte il gravame.
3. La sentenza 522/22 del Consiglio di Stato fu impugnata per revocazione dalla Regione Lazio. A fondamento dell’impugnazione l’amministrazione regionale dedusse che la sentenza revocanda , là dove aveva ritenuto illegittima la differenziazione tariffaria sopra indicata, contrastava con altra sentenza pronunciata quattro anni prima tra le stesse parti sempre dal Consiglio di Stato, III Sezione, 27.6.2018 n. 3960.
4. Il Consiglio di Stato, III Sezione, con sentenza 8.8.2022 n. 7012 accolse l’impugnazione. Ritenne di interpretare la sentenza 3960/18 nel senso che in essa si era stabilitoil principio per cui, sebbene tutte le prestazioni rese dalla Fondazione Santa Lucia fossero di natura neuroriabilitativa, e rientrassero quindi nel “codice 75” del tariffario, nondimeno ciò non impediva alla Regione di prevedere,all’interno di questa categoria di prestazioni , tariffe differenziate a seconda della loro complessità.
5. La sentenza di accoglimento della revocazione è stata impugnata per cassazione dalla Fondazionecon ricorso fondato su u n motivo ed illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso la Regione Lazioe la ASL Roma 3 . La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari - AGENAS non hanno notificato controricorso, ma solo un “atto di costituzione”, al fine di partecipare alla eventuale discussione in pubblica udienza.6. Il ricorso è stato notificato anche all’Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli;
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Policlinico Universitario Campus Bio Medico, Irccs SanRaffaele Pisana, Irccs Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Ospedale Regina Apostolorum, Ospedale Madre Giuseppina Vannini, OspedaleIsraelitico, Ospedale San Carlo di Nancy, Ospedale Cristo Re VirginiaBracelli s.p.a.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La relata (cartacea) di notifica del ricorso a gli ospedali Vannini , San Giovanni e Gemelli è stata depositata in formato *.pdf attestato conforme all’originale, ma l’immagine digitalizzata è mutila di una parte del documento.
E’ tuttavia superfluo ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso per quanto si dirà è manifestamente inammissibile (cfr Cass.12515/2018; 15106/2013; 6826/2010).
2. Con l’unico motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato in carenza “di potestas judicandi, per essere stato revocato un giudicato in dichiarata e palese assenza di precedente, contrastante giudicato”. Sostiene che la sentenza del 2018era stata pronunciata all’esito di un giudizio di ottemperanza, che aveva riguardato soltanto la liquidazione delle prestazionidovute alla Fondazioneper gli anni 2014 e 2015, e che essa perciò non imponevaalcun vincolo di conformazione alla sentenza pronunciata nel 2022. In questo modo, conclude la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe “arbitrariamente interferito” nel potere giurisdizionale di legittimità , correttamente esercitato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 522/2022. 2.1.
Il motivo è manifestamente infondato. Lo stabilire se esista o non esista un giudicato esterno, e di conseguenza se fosse fondato o infondato un ricorso per revocazione, è questione di puro dirittoprocessuale, non di giurisdizione, e tanto meno di “eccesso di potere giurisdizionale”.Questo principio è stato ripetutamente affermato da Sez. U , n. 1603 del 19/01/2022, Rv. 663722 -01; Sez. U, n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, n. 23101 del 17/09/2019; Sez. U - , n. 29082 del 11/11/2019 , alle cui motivazioni può qui rinviarsi ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c..
3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -Fondazione Santa Lucia alla rifusione in favore della Regione Lazio delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -Fondazione Santa Luciaalla rifusione in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella came