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Decreto — n. 4103/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal and orders them to pay costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 4103/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal process extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their lawsuit. Tirtaica S.R.L. and Crosadea S.R.L. explicitly renounced the appeal against GSE after a proposed early settlement was communicated. Consequently, the court ruled that the plaintiffs bear the legal costs incurred by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 390, 391 c.p.c.: When a party formally renounces an appeal meeting statutory requirements, the court must declare the process extinguished and assign all litigation costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process litigation costs allocation early settlement proposal civil procedure code plaintiff renunciation court decree proposta di giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
262-2023, depositata il 9 gennaio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 390 c.p.c.
hanno espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 7febbraio 2024; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
e di essa è stata data comunicazione alla part e controricorrente a cura della cancelleria;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
262-2023, depositata il 9 gennaio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 390 cod. proc. civ
hanno espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 7febbraio 2024; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 17555-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: TIRTAICA S.R.L. e CROSADEA S.R.L., rappresentate e difese dall’Avvocato Camillo Naborre; - ricorrenti - contro GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., rappresentatae difesa dagli Avvocati Arturo Cancrini , Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese; -controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 262-2023, depositata il 9 gennaio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 3 gennaio 2024; ritenuto che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, le ricorrenti TIRTAICA s.r.l. e CROSADEA s.r.l. hanno espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 7febbraio 2024; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla part e controricorrente a cura della cancelleria;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, inoltre, che non essendo intervenuta accettazione della rinuncia, le spese vanno poste a carico dellericorrenti.

P.Q.M.

dichiara estinto il processoe pone a carico delle ricorrent i in solido le spese sostenute dalla controricorrente GSE, che liquida in complessivi euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Roma