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Ordinanza — n. 3784/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming omitted decisive fact, ruling the lower court adequately examined the case merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3784/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the appeal filed by Campi alla Stazione SRL against a ruling by the Tribunal Superior delle Acque Pubbliche. The appellant argued that the lower court failed to examine a decisive fact regarding the legality of their occupation of demanial land. The court determined that the lower tribunal had already considered the relevant facts and evidence, including the municipal officer's report and public administration records, thereby rendering the appeal infounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.; Art. 366 comma 1 n.6 c.p.c.; Art. 369 comma 2 n.4 c.p.c.: The omission of examination of a decisive fact is not established if the relevant historical fact was already considered by the judge, even if not explicitly detailed in the judgment.

Parole chiave

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omitted decisive fact demanial land occupation concession denial lower court review administrative legality utilizzazione del fondo uso speciale usurpazione di un titolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.
5 dell'art. 360 c.p.c., ammette il ricorso solo per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (cfr.
Art. 366 comma 1 n.6 c.p.c.
Art. 369 comma 2 n.4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 21 quater legge n. 2441/1990
art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c., ammette il ricorso solo per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26637/2022 R.G. proposto da: CAMPI ALLA STAZIONE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PETRILLO (PTRGPP77A03L719G) che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANARO 17, presso lo studio dell’avvocato OSCAR SERVILI (SRVSCR75C20H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA SANTINI (SNTLCU75M03H501M) -controricorrente - nonchè REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA N. 27 C/O UFFICI AVVOCATURA ENTE, presso lo studio dell’avvocato ROSA MARIA PRIVITERA (PRVRMR59A58E506F) che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE n. 167/2022 depositata il 31/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere LORENZO ORILIA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n.167/2022 resa pubblica in data 31.8.2022, ha respinto, previa riunione dei procedimenti, tre ricorsi proposti dalla Campi alla Stazione srl. Si trattava, in particolare: -del ricorso n. 45/2021 RG avverso il parere regionale negativo al rilascio della concessione demaniale di porzione arenile del Lago di Albano (provvedimento n. 16638 del 29.9.2020 emesso dalla Regione Lazio); -del ricorso n. 156/2021 avverso la determinazione n. 113/2021 del Comune di Castelgandolfo avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di concessione demaniale; -del ricorso n. 157/2021 contro l’avviso n. 5/2021 del 30.3.2021 pubblicato sul BURL n. 37 del 13.4.2021, avente ad oggetto l’avvenuta ripresa in possesso del Lotto n. 10 del P.U.A. (Piano di Urbanizzazione degli Arenili).

Il rigetto dei tre ricorsi è stato motivato dal TSAP rilevando –per quanto interessa: -che la società ricorrente aveva occupato senza titolo l’area demaniale ove è ubicato il compendio immobiliare “La Playa”, come da verbale 9.7.2020 redatto dal funzionario comunale e sottoscritto dall’amministratore unico della società e che pertanto la Regione aveva sospeso il procedimento concessorio (ex art. 21 quater legge n. 2441/1990); -che dagli atti di PG risultava un’ingerenza da parte della ricorrente nella gestione del complesso La Playa senza alcuna autorizzazione amministrativa, ma solo in virtù di una “pattuizione negoziale col precedente gestore”; -che risultavano pertanto violate le disposizioni sul divieto di occupazione di area demaniale senza titolo nonché le norme regionali in forza delle quali sono stati adottati gli atti impugnati (art. 26 comma 1 lett. e del regolamento regionale n. 10/2014 sull’uso esclusivo dell’area in concessione e art. 24 sul subentro); 3Contro tale sentenza la società Campi alla Stazione ricorre per cassazione sulla base di un’unica censura, contrastata con separati controricorsi dalla Regione Lazio e dal Comune di Castelgandolfo.

RAGIONI DELLA DECISIONE La società denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 cpc, l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato, a suo dire, dall’insussistenza dell’occupazione abusiva dell’area e dalla attivazione di essa ricorrente per ottenere una regolare concessione demaniale. Osserva inoltre che il TSAP non avrebbe considerato che il parere regionale doveva essere solo di natura tecnico-idraulica. Rimprovera inoltre alla Regione di avere dato per accertati fatti penalmente rilevanti, invadendo in tal modo la sfera riservata al giudice penale, quando invece non pendevano iscrizioni di indagini.

La Regione, inoltre, sempre secondo l’assunto della società ricorrente, avrebbe ostacolato l’avvio di una attività legittima che avrebbe incrementato le Casse dell’Erario. Il motivo è infondato. Come già affermato da queste SSUU, al ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche emessa dopo l'11-8-2012, è applicabile la disciplina risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 del d.1.. 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge. 7-8-2012 n. 134, che, sostituendo il previgente n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ammette il ricorso solo per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 67 del 07/01/2016). Secondo un altro consolidato principio affermato sempre dalle SSUU e richiamato da altre pronunce di legittimità, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). Nel caso in esame, il ricorso della società Campi alla Stazione avverso la sentenza del TSAP per omesso esame circa un fatto decisivo, seppur – come si è visto - astrattamente ammissibile, è tuttavia infondato, perché nella sentenza impugnata non è dato riscontrare il vizio denunziato. A parte, infatti, l’inammissibilità di alcune censure mosse direttamente contro la Regione e non già contro la sentenza impugnata (cfr. ricorso pagg. 5 e 6 laddove si rimprovera all’ente territoriale di avere esorbitato dalle proprie competenze e di avere ostacolato, dopo anni di indisturbata illegalità, l’avvio di una attività legittima fonte di introiti per le casse pubbliche), rileva la Corte che la critica si incentra esclusivamente sulla valutazione dei fatti di causa e sollecita un non consentito nuovo esame del merito della controversia, esame che invece risulta adeguatamente compiuto dal giudice delle acque.

Il TSAP, infatti, ha considerato – escludendola – l’asserita legittimità dell’occupazione di zona demaniale (v. pag. 4 della sentenza impugnata) richiamando il verbale del 9.7.2020 redatto dal funzionario del Comune di Castelgandolfo e sottoscritto dall’amministratore della società, nonché gli atti di PG che, in disparte il rilievo penalistico degli stessi, attestavano comunque l’ingerenza della società nella gestione del complesso demaniale senza autorizzazione. Ha inoltre evidenziato l’irrilevanza dei rapporti interni col precedente concessionario, nonché la necessità dell’autorizzazione per il subentro, autorizzazione nel caso in esame mancante.

In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 4.000,00 in favore di ciascuno dei due controricorrenti, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,