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Ordinanza — n. 3764/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional regulation due to lack of full trial in prior declination orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3764/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the jurisdictional regulation inadmissible because the Administrative Tribunal's order relied on a prior declination issued in a summary proceeding. The case involved a tenant seeking suspension of an eviction order, which the local court rejected for lack of jurisdiction before the Administrative Tribunal raised the conflict. The Court ruled that a negative jurisdictional conflict requires two full-trial declination orders, a condition not met here since the first declination occurred in a summary measure.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009; Art. 11, comma 3, cod. proc. amm.; Art. 362, secondo comma, cod. proc. civ.: A jurisdictional regulation raised ex officio is inadmissible when the prerequisite negative conflict involves a declination order issued in a summary proceeding rather than a full trial.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict jurisdictional regulation inadmissibility summary proceeding declination full trial requirement administrative and ordinary courts disdetta della locazione abitativa impugnazione della cancellazione risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009
Come risulta dall’univoco e consolidato orientamento di queste SezioniUnite, il regolamento di giurisdizione di cui all’art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009ed art.
Art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
69 del 2009ed art. 11, comma 3, cod.
Art. 362, secondo comma, cod. proc. civ.
Non solo: si è precisato – statuizione da cui questo collegio non vede ragione per discostarsi – che per potersi ravvisare un conflitto negativo, denuncia b ile ex art. 362 , secondo comma, c od .
art. 700 cod. proc. civ
Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 4914 del 08/03/2006
Sez. U., n. 4914 del 08/03/2006; Sez.
Sez. U., n. 5356 del 07/03/2011
4914 del 08/03/2006; Sez. U., n. 5356 del 07/03/2011; Sez.
Sez. U., n. 23224 del 15/11/2016
U.; Sez. U., n. 23224 del 15/11/2016; da ultimo v.
Sez. U., n. 4297 del 10/02/2022
Sez. U., n. 4297 del 10/02/2022).
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Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 12189/2023 R.G. , sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione terza, con ordinanza n. 956 in data 8 giugno 2023, nel procedimento vertentetra RAIA EMILIA –ricorrente non costituitasi in questa sede – e COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA –resistente non costituito in questa sede – Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. Raia Emilia chiedeva la sospensione dell’ordinanza di sgombero n. 11 del 4 dicembre 2020, notificata il 13 ottobre 2022,con la quale il Comune di Torre Annunziata ordinava lo sgombero coatto amministrativo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), di proprietà comunale, in quanto abusivamente occupato dalla Sig.ra Raia con il suo nucleo familiare.

2. Il Comune si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso cautelare.

3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza depositata il 16 aprile 2023, ritenuto che la prospettazione in ricorso concerneva esclusivamente l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero in quanto resa senza la preventiva definizione dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente e, dunque, in assenza dei presupposti di legge, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

4. Riassunto tempestivamente il giudizio, il TAR della Campania con ordinanza n. 956/2023 dichiarava inammissibile l’istanza cautelare e sollevava conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario in quanto attinente al rapporto paritetico originato dall’occupazione dell’immobile (asseritamente senza titolo) e concernendo la contestazione il diritto di agire esecutivamente e non l’esercizio di potestà discrezionalidell’amministrazione.

4. Nessuna delle parti si è costituita.

5. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del regolamento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il regolamento di giurisdizione richiesto dal TAR è inammissibile. L’implicito presupposto dell’ordinanza del giudice amministrativo è che,anteriormente, vi sia stata una precedente pronuncia del Tribunale di declinatoria della propria giurisdizione, con necessità, dunque, di sollevare il regolamento di giurisdizione per l’insorgenza di un conflitto negativo. Tuttavia, difettano le condizioni per la valida proposizione del regolamento di giurisdizione d’ufficio.

2. Come risulta dall’univoco e consolidato orientamento di queste SezioniUnite, il regolamento di giurisdizione di cui all’art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009ed art. 11, comma 3, cod. p roc . a mm ., postula che la precedente declinatoria di giurisdizione sia costituita da un provvedimento emesso all’esito di un procedimento svoltosi nelle forme della cognizione piena, la cui carenza rende il regolamento di giurisdizione d’ufficioinammissibile. Non solo: si è precisato – statuizione da cui questo collegio non vede ragione per discostarsi – che per potersi ravvisare un conflitto negativo, denuncia b ile ex art. 362 , secondo comma, c od . p roc . c iv ., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione, l’una del giudice ordinario e l’altra del giudice amministrativo, emessa con decisioni di piena cognizione, sicché «è inammissibile il regolamento di giurisdizione allorquando una delle due sia stata pronunciata in sede cautelare» (v.

Sez. U., n. 4914 del 08/03/2006; Sez. U., n. 5356 del 07/03/2011; Sez. U.; Sez. U., n. 23224 del 15/11/2016; da ultimo v. Sez. U., n. 4297 del 10/02/2022).

3. Orbene, tale condizione ricorre nella vicenda in giudizio. Difatti, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la ricorrente aveva promosso un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., con richiesta di misura cautelare, denegata in quella specifica sede dal giudice adito proprio per l’affermata declinatoria di giurisdizione.

4. Lasuddetta statuizione, in evidenza, non ha natura di decision e di merito assuntaall’esito di un procedimento a cognizione ordinaria, sicché il regolamento va dichiarato inammissibile.

5. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiar