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Decreto — n. 3300/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3300/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3300/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 20010-2023 R.G., relativo al ricorso proposto dal: COMUNE DI COLOGNA VENETA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Renzo Fausto Scappini, Stefano Gattamelata e Renzo Cuonzo; - ricorrente - contro PLOSE LINEA FRESCA S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni de Vergottini, Marco Petitto e Giacomo Cerullo; PRONTISSIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Vittoria La Rosa, Martina Lucenti e Micael Montinari; SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata da DOVALUE S.P.A, rappresentata e difesa dall’Avvocato Michele Fontana; -controricorrenti - nonché contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3300/2024 — snciv · Corte di Cassazione: dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 4 .000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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quantificazione del danno obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni metodo del computo differenziale costi della perizia ricorso per risarcimento danni calcolo della prestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
2367 del 2023, depositata il 7 marzo 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 20010-2023 R.G., relativo al ricorso proposto dal: COMUNE DI COLOGNA VENETA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Renzo Fausto Scappini, Stefano Gattamelata e Renzo Cuonzo; - ricorrente - contro PLOSE LINEA FRESCA S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni de Vergottini, Marco Petitto e Giacomo Cerullo; PRONTISSIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Vittoria La Rosa, Martina Lucenti e Micael Montinari; SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata da DOVALUE S.P.A, rappresentata e difesa dall’Avvocato Michele Fontana; -controricorrenti - nonché contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

MPS CAPITAL SERVICES S.P.A.; MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.; AVV. NICOLA OTTAVIANI; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2367 del 2023, depositata il 7 marzo 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 22 dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 4 .000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.