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Decreto — n. 3115/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3115/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3115/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19595-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: DESPINI Claudio, rappresentato e difes o da ll’Avv. Lucia Marina Rivellino; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - nonché contro COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato –Sezione Seconda – n. 2684 del 2023, depositata in data 14marzo 202 3 , non notificata; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 14dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati Ministero della Giustizia e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri svolto attività difensiva in questa sede.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Decreto — n. 3115/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19595-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: DESPINI Claudio, rappresentato e difes o da ll’Avv. Lucia Marina Rivellino; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - nonché contro COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato –Sezione Seconda – n. 2684 del 2023, depositata in data 14marzo 202 3 , non notificata; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 14dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati Ministero della Giustizia e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri svolto attività difensiva in questa sede.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento eccezioni processuali tardive tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo del ministero pubblico intervenuta prescrizione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
2684 del 2023, depositata in data 14marzo 202 3 , non notificata; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19595-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: DESPINI Claudio, rappresentato e difes o da ll’Avv. Lucia Marina Rivellino; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - nonché contro COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato –Sezione Seconda – n. 2684 del 2023, depositata in data 14marzo 202 3 , non notificata; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 14dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati Ministero della Giustizia e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 1febbra