Court dismisses revocation appeal for lack of specific censure and non-censurable error of judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to pay court costs. The plaintiffs sought to overturn a Supreme Court order dismissing their challenge to a Court of Accounts decision regarding a clerical error in a judgment. The court ruled the appeal failed because it merely repeated previous grievances without new specific censure and attempted to challenge a non-censurable error of judgment on admissibility conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, 395 n. 4 c.p.c.; Art. 96, comma 4 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if it lacks specific censure coherent with the proposed means or if it challenges a non-censurable error of judgment regarding procedural admissibility conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4982-2023 proposto da: TERLIZZI ROSANNA, MIANO ANGELO VINCENZO, SCARANO FELICE, CHIOCCO DORIANO, VALERIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PERRONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE ROMANO; -ricorrenti - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; -controricorrente- nonchécontro Oggetto Ordinanza delle SU civ. -ricorso per revocazione -p.d.a. - istanza di decisione - decisione conforme alla proposta R.G.N.4982/2023 Cron.
Rep. Ud.05/12/2023 CC PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA; -intimata - per revocazione dell’ordinanza n. 23657/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO che Felice Scarano, Giuseppe Valerio, Angelo Vincenzo Miano, Doriano Chiocco e Rosanna Terlizzi hanno proposto ricorso per la revocazione, exarticoli 391- bis e 395 n. 4, c.p.c., dell’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 23657 del 2022, dichiarativa della inammissibilità del loro ricorso avverso l’ordinanza della Corte dei conti, sez. giurisd. centrale d’appello, n. 19 del 2021, cui impropriamente essi imputavano “eccesso di potere giurisdizionale” e “violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile”, exarticolo 111, comma 8, Cost.; che con la citata ordinanza n. 19 del 2021, emessa su istanza del Procuratore Generale contabile, i giudici contabili avevano disposto la correzione della sentenza della medesima Corte n. 263 del 2020, in quanto affetta da errore materiale nell’indicazionedell’importo della condanna per danno erariale in “€ 500.00,00” anziché in “€ 500.000,00”; che, con provvedimento presidenziale del 18 maggio 2023, è stata proposta la definizione del presente giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., in quanto introdotto con ricorso per revocazione delibato come inammissibile;che, in data 20 giugno 2023, i ricorrenti hanno proposto istanza di decisione del ricorso, munita di procura speciale alla lite,ex articolo 380-bis, comma 2, c.p.c.; che il Procuratore Generale ha presentato le conclusioni chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile; che il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, non formula specifiche censure coerenti con il mezzo proposto, ex articoli 391 - bis e 395 n. 4 c.p.c., avverso l’ordinanza delle Sezioni Unite qui impugnata, consistendo nella mera riproposizione delle medesime doglianze indirizzate al provvedimento (ordinanza di correzione n. 19 del 2021) della Corte dei conti già impugnato con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile; in secondo luogo, il ricorso in esame, prospettando implicitamente in termini revocatori l’erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso deciso dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 23657 del 2022, deduce un vizio non censurabile con il mezzo proposto, il quale è rimedio volto adovviare ad errori di fatto che sono configurabili ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione decisoria ( ex plurimis , Cass., sez.
III, n. 10040/2022) , nella specie riguardantele condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione; che la natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale di organo propulsore dell’attività giurisdizionale –al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un’amministrazione, ma quale portatore dell’interesse generale dell’ordinamento giuridico – esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis, SU n. 5589/2020, n. 11502/2019, n. 11139/2017) e, di conseguenza, anche l’applicazione dell’articolo 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall’articolo 380-bis, comma 3, c.p.c.nel caso in cui il giudizio sia stato definito in conformità alla proposta; che deve invece farsi applicazione dell’articolo 96, comma 4, c.p.c., e quindi i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento di € 1000,00importo congruo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev