Cassation Court dismisses appeal for excess of power due to timely withdrawal of the lawsuit by the municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Melilli against a regional administrative court decision. The municipality had previously withdrawn its lawsuit following a settlement agreement with the opposing party, Isab S.r.l. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings, making the appeal inadmissible as the underlying dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: Upon withdrawal of the lawsuit following a settlement, the appeal is inadmissible because the proceedings are extinguished, and the double contribution is not applicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26441-2022 proposto da: COMUNE DI MELILLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE VIRZI'; -ricorrente - contro ISAB S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LIROSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SCHIZZEROTTO e LUCIANO BONITO OLIVA; -controricorrente - nonchécontro LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA; -intimato - Oggetto Cds -ricorso per eccesso di potere giurisdizionale- p.d.a. -istanza di decisione -rinuncia al ricorso R.G.N.26441/2022 Cron.
Rep. Ud.05/12/2023 CC avverso la sentenza n. 830/2022 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 14/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere Antonio Pietro LAMORGESE. RILEVATO che il Comune di Melilli ha proposto ricorso deducendo “eccesso di potere giurisdizionale e/o difetto di giurisdizione” avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 830/2022, che aveva rigettato l’appello dello stesso Comune avverso l’impugnata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che, in accoglimento del ricorso della Isab srl, aveva annullato la deliberazione comunale recante l’approvazione della tariffa TARI per l’anno 2017, in quanto affetta da violazione di legge e difetto di istruttoria; che, con provvedimento presidenziale del 13 giugno 2023, è stata proposta la definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.; che, in data 19 luglio 2023, il Comune di Melilli ha proposto istanza di decisione del ricorso, munita di procura speciale alla lite,ai sensi dell’articolo 380-bis, comma 2, c.p.c.; che il Comune di Melilli ha presentato istanza in data 24 novembre 2023, in pari data comunicata dalla Cancelleria alla Isab srl, con cui ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso o cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, a seguito di un sopravvenuto accordo transattivo tra le parti; che non sussistono ragioni ostative alla estinzione del processo per rinuncia al ricorso, non ravvisabili nella circostanza che il processo è stato attivato dal ricorrentecon istanza di decisione, a seguito di proposta di definizione anticipata, exarticolo 380-bis, comma 2, c.p.c.; che, infatti, l’articolo 380-bis, comma 3, c.p.c., disponendo che, a seguito dell’istanza di decisione, “la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1”, prevede che il ricorso sia trattato in camera di consiglio per essere definito con le modalità ordinarie, cioè con ordinanza decisoria (in senso conforme o difforme dalla proposta) o estintiva del processo se interviene, come è avvenuto, una tempestiva rinuncia, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.; che le spese possono essere compensate, conformemente alla richiesta, in considerazione dell’esito transattivo della controversia sul piano sostanziale; che non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso (v.
Cass. n. 34025/2023).
P.Q.M.
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