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Ordinanza — n. 2223/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court grants ordinary jurisdiction over SIAE access disputes due to EU copyright market liberalization and private management status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2223/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted ordinary jurisdiction over Andre Thomas Halyard's access request to SIAE documents, rejecting the Administrative Court's claim of exclusive administrative authority. Halyard argued as a musician that he should access royalty records, while SIAE contended the matter fell under administrative law. The Court ruled that recent EU directives and legislative reforms transformed SIAE into a private enterprise subject to competition rules, thereby placing access disputes under ordinary civil jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 2 l. 2/2008; Art. 180 l. 633/1941: Controversies regarding access to documents held by SIAE concerning private copyright remuneration fall under ordinary jurisdiction because the entity operates as a private enterprise subject to competition law following EU liberalization directives.

Parole chiave

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SIAE access dispute ordinary jurisdiction copyright market liberalization private enterprise status EU directive Barnier administrative vs ordinary royalty records access diritto di accedere all'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 2 l. 2/2008
241/1990, posto che l’attività di intermediazione svolta da SIAE nei confronti dei propri mandanti è soggetta esclusivamente alle norme di diritto privato, giusta l’art. 1, comma 2, l.
Art. 180 l. 633/1941
La società istante osserva che l’attività di intermediazione da essa svolta ha una valenza meramente privatistica, specie all’indomani dell’intervento legislativo che ha determinato la cessazione della posizione di esclusiva riservata all’ente: rammenta, infatti, che in base all’art. 180 l.
d.lgs. n. 35 del 2017
2 del 2008, sia per la natura della SIAE che -anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della direttiva 2014/26/UE, c.d.
d.l. n. 148 del 2017
633/1941, quale modificato ad opera del d.l. n. 148 del 2017, Sez.
direttiva 2014/26/UE
35 del 2017 attuativo della direttiva 2014/26/UE, c.d.
art. 49 c.p
― A seguito della pronuncia di ordinanza del 28 giugno 2022, con cui il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., la SIAE ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.Ha resistito con controricorso Andre Thomas Halyard.
art. 380 ter c.p
― Fissata l’adun an za camerale del 4 aprile 2023, n ella memoria ex art. 380 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 28 aprile 2020, n. 8238
1, comma 2 (che regola la giurisdizione delimitando quella del giudice ordinario in ragione della sola giurisdizione tributaria) non consenteun tale approdo, anche alla luce di quanto evidenziato da Cass. Sez. U. 28 aprile 2020, n. 8238, cit..
Cass. Sez. U. 4 luglio 2023, n. 18893
Nelle more del differimento dell’adunanza camerale alla data odierna, la questioneoggetto dell’odierno regolamento è stata risolta recentissimamente, proprio nel senso del riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, da Cass. Sez. U. 4 luglio 2023, n. 18893,.
Corte giust. UE 14 settembre 2017, C-177/2016, Akka
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Testo completo

e Ad.24/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23390 R.G.anno 2022 proposto da: SIAE –SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI , in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale della Letteratura30, presso la Direzione Generale della società, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola e Domenico Luca Scordino; ricorrente contro HALYARD ANDRE THOMAS, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Gioacchino Belli 27, presso lo studio dell'avvocato Claudio Tuveri, che lo rappresenta e difende;

Sez. U–RG 23390/2022 camera di consiglio24.10.2023 controricorrente nonché contro UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.R.L., STADERINI ALESSANDRO, ROMITO FRANCESCO , PELLINO GIOVANNI , MICHELONI MARCO E BRITTIALESSANDRO; intimati per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4104/2022 avanti al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA 1. — Andre Thomas Halyard ha impugnato innanzi al TAR del Lazio la nota del 9 marzo 2022 con cui la SIAE ha rigettato una istanza di accesso documentale proposta ai sensidegli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990. L’istante hadedotto: che svolgeva attività di cantante, autore e compositore con le pseudonimo di Dre Love e di essere associato alla SIAE; che aveva contribuito alla realizzazione di alcune opere musicali affidate all’intermediazione della SIAE, presso la quale erano state depositate,a nome di diversi autori ed editori; che aveva formulato istanza di accesso in data 23 febbraio 2022, chiedendo l’ostensione della documentazione amministrativo-contabile, ossia delle royalties maturate dai compositori; che la SIAE aveva rigettato tale richiesta di ostensione, opponendo l’inapplicabilità della disciplina dell’accesso Sez.

U–RG 23390/2022 camera di consiglio24.10.2023 difensivo contemplato dalla l. n. 241/1990, nonché la carenza, nella fattispecie, delle condizioni previste dallarichiamata normativa. La SIAE si è costituita in giudizio opponendo l’inammissibilità e infondatezza del proposto ricorso. 2. ― A seguito della pronuncia di ordinanza del 28 giugno 2022, con cui il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., la SIAE ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.Ha resistito con controricorso Andre Thomas Halyard. 3.

― Fissata l’adun an za camerale del 4 aprile 2023, n ella memoria ex art. 380 ter c.p.c. la ricorrente ha dato atto di aver provveduto, in prossimità della stessa, ad effettuare la notifica del ricorso per cassazione ai soggetti che pure andavano evocati in giudizio quali litisconsorti: Universal Music Publishing s.r.l., Alessandro Staderini, Francesco Romito, Giovanni Pellino, Marco Micheloni e Alessandro Britti. Con ordinanza pubblicata l’8 aprile 2023 è stato conseguentemente disposto il rinvio della trattazione del giudizio, onde consentire il decorso dei termini per la notifica e il deposito del controricorso degli intimati interessati a contraddire: tali termini, regolati dall’art. 370, comma 1, e comma 3, c.p.c., non erano all’epoca ancora decorsi, posto che l’ultima notificazione del ricorso avevaavuto luogo il 7 marzo 2023.

Il ricorso è dunque pervenuto alla camera di consiglio odierna. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha depositato una seconda memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Chi ricorre deduce il difetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, assumendo non possano trovare applicazione gli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, posto che l’attività di intermediazione svolta da SIAE nei confronti dei propri mandanti è soggetta esclusivamente alle norme di diritto privato, giusta l’art. 1, comma 2, l.

Sez. U–RG 23390/2022 camera di consiglio24.10.2023 n. 2 del 2008. Osserva che tale principio non sconta alcuna deroga e che, in conseguenza, non può trovare spazio applicativo l’istituto dell’accessodocumentale: il che ― aggiunge ― porta a negare che, con riguardo all’attività della SIAE possa configurarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Deduce la ricorrente che tale conclusione è imposta dalla compiuta liberalizzazione che ha caratterizzato, negli ultimi anni, il mercato dell’intermediazione del diritto d’autore e dal contestuale processo di «aziendalizzazione» che ha interessato, in particolare, la SIAE.

La società istante osserva che l’attività di intermediazione da essa svolta ha una valenza meramente privatistica, specie all’indomani dell’intervento legislativo che ha determinato la cessazione della posizione di esclusiva riservata all’ente: rammenta, infatti, che in base all’art. 180 l. n. 633 del 1941, per come novellato dal d.l. n. 148/2017, convertito con l. n. 172/2017,l’attività di intermediario è suscettibile di essere svolta anche dagli organismi di gestione collettiva di cui al d.lgs. n. 25/2017. 2. ― Si fa questione del dritto di accesso, e cioè del « diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi», intendendosi per interessati «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»;[art. 22, comma, 1, lett.

a) e lett. b) , l. n. 241/1990]. Tale diritto si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e deigestori di pubblici servizi (art. 23 l. cit.) . Si tratta dell’ accesso denominato «documentale»,correlato, per l’appunto, all’interesse diretto di cui si è detto, e che va tenuto distinto dall’accesso«civico» contemplato dal d.lgs. n. 33/2013(e cioè del diritto a informazioni, documenti e dati che le A mministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti istituzionali nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati , e di Sez.

U–RG 23390/2022 camera di consiglio24.10.2023 richiedere, inoltre, la pubblicazione di documenti e di dati ulteriori rispetto a quelli che le Amministrazioni stesse sono obbligate a pubblicare: art. 5 d.lgs. cit.). Le controversie aventi ad oggetto il «diritto di accesso ai documenti amministrativi» e la «violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa» rientrano, come noto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giusta l’art. 133, lett. a), comma 1, n. 6, c.p.a.. Tale giurisdizione non può tuttavia estendersi all’impugnativa di un atto ― quello del diniego dell’accesso ― posto in essere dalla SIAE.

Dispone, infatti, l’art. 1, comma 2, l. n. 2/2008: «L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria». Come hanno precisato le Sezioni Unite ─ se pure con riferimento a diversa fattispecie─ la norma presenta una formulazione ampia ed omnicomprensiva, «il cui tenore letterale esprime con estrema chiarezza l'intento del legislatore di devolvere alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all'attività della SIAE, fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, eciò in correlazione con l'assoggettamento di tale attività alle norme di diritto privato e con il risalto conferito alla natura associativa dell'ente, nonché al fine di consentire il superamento delle incertezze determinate dal criterio di riparto della giurisdizione» (Cass.

Sez. U. 28 aprile 2020, n. 8238, in motivazione). Nella prospettiva indicata, la devoluzione delle controversie alla giurisdizione del giudice ordinario costituisce il riflesso della natura privatistica sia dell’ente, che dell’attività istituzionale di questo. Si coniuga, cioè, col processo di «aziendalizzazione» della SIAE, contraddistinto non solo dall'assoggettamento della sua gestione al Sez. U–RG 23390/2022 camera di consiglio24.10.2023 principio di economicità con la connessa valorizzazione dei profili imprenditoriali dell'attività, ma anche e soprattutto dalla cessazione del regime monopolistico di gestione dei diritti d'autore, determinato dal d.lgs. n. 35 del 2017 e dalla conseguente apertura del mercato a forme concorrenziali, difficilmente compatibile con modalità di gestione amministrativa dei rapporti (sent. cit., sempre in motivazione).

E’ vero, in linea di principio, che la normativa in tema di accesso agli atti è riferibile sia all’attività amministrativa che si estrinseca in pubbliche funzioni e poteri amministrativi, sia all’attività che persegue, nei limiti consentiti dall’ordinamento, finalità istituzionali in forma privatistiche (così, in motivazione: Cass. Sez. U. 16 febbraio 2006, n. 3367; Cass. Sez. U. 20 aprile 2018, n. 9912): ma è altrettanto vero che con riguardo alla SIAE l’art. 1, comma 2, l. n. 2 del 2008 esclude, di fatto, che l’attività dell’ente ― che ha natura privatistica ― possa dar ragione del radicamento di alcuna forma di giurisdizione amministrativa.

In presenza di tale esclusione deve dunque negarsi che il diritto dell’interessato di prendere visione e di estrarre copia di documenti nella disponibilità della SIAE rientri nella giurisdizione amministrativa. La soluzione indicata non è a ben vedere contrastante col principio, affermato in passato dalle Sezioni Unite, per cui in materia di diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo basata sull'assunto della non assoggettabilità, alla detta normativa, dell'ente al quale la richiesta è stata inutilmente presentata, in quanto non compreso tra quelli menzionati dall'art. 23 l. cit., non integra una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato davanti al giudice amministrativo dall'art. 23 (così Cass.

Sez. U. 21 maggio 2003, n. 7948 e Cass. Sez. U. 16 febbraio 2006, n. 3367). Può rilevarsi, infatti, che nella materia che qui interessa l’esclusione della giurisdizione del Sez. U–RG 23390/2022 camera di consiglio24.10.2023 giudice amministrativo discende da una precisa prescrizione di legge. La strada percorsa dalla richiamata giurisprudenza potrebbe quindi seguirsi solo se si ritenesse che l’art. 1, comma 2, della l. n. 2/2008 non riguardi il diritto di accesso: ove si reputasse, cioè, che tale norma non abbia portata derogatoria rispetto alla previsione che assegna in via generale al giudice amministrativo la giurisdizione sul diritto in questione.

Ma la formulazione dell’art. 1, comma 2 (che regola la giurisdizione delimitando quella del giudice ordinario in ragione della sola giurisdizione tributaria) non consenteun tale approdo, anche alla luce di quanto evidenziato da Cass. Sez. U. 28 aprile 2020, n. 8238, cit.. Nelle more del differimento dell’adunanza camerale alla data odierna, la questioneoggetto dell’odierno regolamento è stata risolta recentissimamente, proprio nel senso del riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, da Cass. Sez. U. 4 luglio 2023, n. 18893,.

Questo ilprincipio di diritto enunciato : « Le controversie nelle quali si controverte sul diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE - Società Italiana degli Autori e degli Editori (nella specie, relativi ai compensi per diritti di copia privata pagati, o meno, dalle imprese ex artt. 71sexiese ss. della l. n. 633 del 1941) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sia per l'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008, sia per la natura della SIAE che -anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della direttiva 2014/26/UE, c.d. d irettiva Barnier -opera ormai con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore».

In detta pronuncia si è incisivamente rileva to che per effetto dell’attuazione della dir. 2014/26/UE, c.d. direttiva Barnier, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs.n. 35 del 2017, ai sensi del vigente art. 180 l.n. 633/1941, quale modificato ad opera del d.l. n. 148 del 2017, Sez. U–RG 23390/2022 camera di consiglio24.10.2023 convertito con l.172/2017, ormai operano in Italia, oltre alla SIAE, anche altri organismi di gestione collettiva, qualificati come imprese del diritto dell'Unione Europea (in tal senso: Corte giust. UE14 settembre 2017, C-177/2016, Akka), sottoposte alla normativa in materia di tutela della concorrenza, in taluni casi neppure ricompresi nell'elenco IPA delle Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi.

Si è conseguentementeosservato che risulta coerente assoggettare tutte le controversie alla giurisdizione del giudice ordinario e quindi alle Sezioni Specializzate in materia di impresa: «Il processo di liberalizzazione che ha riguardato il mercato del diritto d'autore, a seguito della direttiva c.d. Barnier, ha comportato il venir meno del regime di esclusiva per SIAE nel mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che oramai si pone al pari degli altri soggetti privati organismi di gestione collettiva. Non può sopravvivere una disparità di trattamento tra autori ed editori associati a SIAE, che dovrebbero incardinare il giudizio inerente le modalità di gestione dei diritti, dinanzi al giudice amministrativo, rispetto agli associati degli altri organismi, che debbano incardinare il giudizio dinanzi al giudice ordinario» (sent. cit., in motivazione). 3.

― In conclusione, si deve riconoscere che la giurisdizione sul diritto di accesso fatto valere dall’odierno controricorrente competeal giudice ordinario. Le spese processuali relative al regolamento preventivo di giurisdizione vannorimesse al giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte , a Sezioni uni