Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, MainTech OMA S.R.L., did not request a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 18633-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: MAINTECH OMA S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Gianluigi Pellegrino; - ricorrente - contro BELLIZZI S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avvocat o Marco Lancieri ; -controricorrente - nonché contro AMET S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6253-2023, depositata il 27 giugno 2023. Rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 4 dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 1